rd 10/02/1937 n. 00000228
SOCIETA'
Regio Decreto 10 febbraio 1937-XV, n. 228 (in Gazz. uff., 15 marzo,
n. 62). --- Norme per l'attuazione del Regio Decreto-Legge 24 luglio
1936-XIV, n. 1548, sui sindaci delle società commerciali (revisori
dei conti).
SOCIETA'
Art. 1. Ai fini dell'esame delle domande per la nomina a revisore
dei conti la commissione centrale di cui all'art. 11 del regio
decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, si riunisce in sessione
ordinaria nei mesi di aprile e di novembre di ciascun anno, o in
sessione straordinaria per disposizione del ministro per la grazia e
giustizia.
Con decreto dello stesso ministro, da pubblicarsi nella Gazzetta
ufficiale del regno almeno sessanta giorni prima di ogni sessione, è
stabilito il termine entro il quale le domande di iscrizione debbono
essere presentate, e sono indicati i documenti che gli aspiranti
debbono allegarvi.
In ogni caso debbono essere uniti alla domanda la copia dell'atto
di nascita, il certificato di cittadinanza ed il certificato generale
del casellario di data non anteriore di tre mesi a quella della
presentazione della domanda.
ABR DLT 27.01.1992 n. 88 ART 28
SOCIETA'
Art. 2. Le domande di cui al precedente articolo ed i documenti
relativi debbono essere presentati al presidente del tribunale della
circoscrizione nella quale l'aspirante risiede.
Il presidente del tribunale comunica il nome dell'aspirante, con
ogni altra indicazione opportuna, al procuratore del Re, al prefetto
ed alla competente associazione sindacale di categoria.
Il procuratore del Re, il prefetto e l'associazione sindacale,
assunte le necessarie informazioni sulla condotta morale e politica
del richiedente, ne riferiscono al presidente del tribunale il quale
trasmette quindi la domanda e le informazioni al primo presidente
della corte d'appello con il suo parere su ciascuna domanda e con
quelle altre notizie che è in grado di fornire, anche nei riguardi
della capacità e della competenza del richiedente per l'ufficio di
revisore dei conti.
Il primo presidente, completate, se occorra, le informazioni,
esprime, d'intesa col procuratore generale, il proprio parere nei
riguardi di ogni aspirante per l'accoglimento o meno della domanda e
rimette gli atti al ministro per la grazia e giustizia.
ABR DLT 27.01.1992 n. 88 ART 28
SOCIETA'
Art. 3. Il ministro per la grazia e giustizia comunica le domande e
gli atti pervenutigli a termine dell'articolo precedente alla
commissione centrale.
Questa può assumere altre informazioni e richiedere documenti.
ABR DLT 27.01.1992 n. 88 ART 28
SOCIETA'
Art. 4. Terminata la sessione, la commissione rassegna le sue
proposte motivate al ministro per la grazia e giustizia, con l'elenco
degli aspiranti che abbia riconosciuti in possesso dei requisiti
prescritti per l'ufficio di revisore dei conti, ai termini dell'art.
12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548.
In seguito al decreto con cui il ministro provvede alla nomina si
procede alla iscrizione nel ruolo dei revisori dei conti, e se ne dà
notizia nella Gazzetta ufficiale del regno.
ABR DLT 27.01.1992 n. 88 ART 28
SOCIETA'
Art. 5. Oltre che nelle ipotesi prevedute nell'art. 14, commi primo
e secondo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, la
cancellazione dal ruolo dei revisori dei conti è ordinata, con
decreto del ministro per la grazia e giustizia, nei confronti degli
iscritti che siano stati dichiarati falliti, interdetti o
inabilitati.
Nei casi nei quali non ricorra l'applicazione delle sanzioni
previste nel comma terzo dello stesso art. 14, possono essere
inflitte al revisore dei conti, con decreto del ministro per la
grazia e giustizia, su proposta della commissione centrale, le pene
della censura o della sospensione dall'ufficio per abusi o mancanze
che egli abbia commesse nell'adempimento dell'ufficio stesso, come
per qualunque altro fatto che possa riflettersi sull'integrità della
sua figura morale.
La pena della sospensione non può avere una durata inferiore a sei
mesi né superiore a due anni. Il relativo provvedimento è notificato
al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.
La pena della sospensione inflitta a termini del presente articolo
importa la decadenza dalle cariche di sindaco delle quali il
colpevole sia investito alla data del provvedimento, nonché da tutti
gli altri incarichi che gli siano stati conferiti in dipendenza della
sua iscrizione nel ruolo dei revisori dei conti.
La censura è data per iscritto ed è comunicata al colpevole
mediante lettera raccomandata.
SOCIETA'
Art. 6. é sospeso dall'ufficio il revisore dei conti quando sia
stato emesso contro di lui mandato od ordine di cattura ovvero quando
sia stato sottoposto a procedimento penale per fatti inerenti al suo
ufficio punibili con la reclusione, e sia stato emesso contro di lui
mandato od ordine di accompagnamento o di comparizione.
Può essere sospeso dall'ufficio il revisore dei conti che trovisi
sottoposto a procedimento penale per ogni altro delitto non colposo,
quando sia stato emesso contro di lui mandato od ordine di
accompagnamento o di comparizione.
La sospensione è pronunciata con decreto del ministro per la grazia
e giustizia e dura fino a quando non sia stata revocata previo parere
della commissione centrale.
Durante la sospensione prevista nel presente articolo, e fino a
quando questa non sia stata revocata, il revisore dei conti viene
temporaneamente sostituito nelle cariche di sindaco secondo le norme
in vigore per i casi di decadenza.
I provvedimenti di sospensione e di revoca sono notificati
all'interessato per mezzo di ufficiale giudiziario.
Alle autorità giudiziarie è fatto obbligo di dare comunicazione al
ministro per la grazia e giustizia dei procedimenti penali a carico
di persone iscritte nel ruolo dei revisori dei conti e dei
provvedimenti adottati durante il procedimento, che possano importare
la sospensione preveduta nei commi primo e secondo del presente
articolo.
SOCIETA'
Art. 7. Nei casi di cui all'art. 14, comma terzo, del regio
decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, ed all'art. 5, comma secondo,
del presente decreto, si fa luogo a procedimento disciplinare davanti
alla commissione centrale su richiesta del ministro per la grazia e
giustizia.
Questi può deferire altresì alla commissione medesima l'esame dei
rapporti pervenutigli nei riguardi dei revisori dei conti, affinché
decida preliminarmente se debba farsi luogo a procedimento
disciplinare. Nell'ipotesi di decisione affermativa si procede a
norma dell'art. 8.
SOCIETA'
Art. 8. In tutti i casi in cui abbia luogo il procedimento
disciplinare, il presidente della commissione, verificati
sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni, nomina il
relatore e fissa la data della seduta.
Almeno quindici giorni prima di tale data, il presidente provvede a
farne dare comunicazione all'interessato con la indicazione degli
addebiti affinché egli possa produrre, ove lo creda, le sue
giustificazioni.
Nel giorno fissato la commissione, sentito il relatore, prende le
sue deliberazioni. Rassegna poi le proposte al ministro per le sue
decisioni.
SOCIETA'
Art. 9. Ai fini della sorveglianza sull'attività dei sindaci,
compresi quelli non iscritti nel ruolo del revisore dei conti, i
presidenti dei tribunali ed i procuratori del Re segnalano per via
gerarchica al ministro per la grazia e giustizia tutti quei fatti che
possano denotare qualsiasi abuso o mancanza dei sindaci
nell'adempimento dei loro doveri.
Parimenti il ministero delle finanze e quello delle corporazioni,
l'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del
credito e gli altri enti ai quali sono attribuiti comunque compiti di
vigilanza sulle società per azioni, informano il ministro per la
grazia e giustizia dei fatti menzionati nel comma precedente.
Il ministro provvede nei modi indicati nell'art. 7.
SOCIETA'
Art. 10. Nelle ipotesi di procedimento disciplinare a carico di
sindaci non iscritti nel ruolo dei revisori dei conti, la commissione
propone se e per quale durata sia da inibirsi l'esercizio
dell'ufficio di sindaco, e rimette gli atti al ministro per le
decisioni definitive.
L'inibizione può essere inflitta per una durata non inferiore a tre
mesi né superiore a due anni, ed il relativo provvedimento è
notificato all'interessato per mezzo di ufficiale giudiziario.
Durante il periodo dell'inibizione il sindaco è sostituito secondo
le norme dell'art. 183, comma quarto, del codice di commercio, salva
la facoltà della surrogazione a norma dell'art. 3, comma secondo, del
regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548.
SOCIETA'
Art. 11. Non può essere inflitta alcuna sanzione disciplinare a
termine del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, e del
presente regio decreto nei casi in cui, essendosi proceduto
penalmente per il medesimo fatto, sia stato dichiarato, con sentenza
irrevocabile, che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha
commesso.
SOCIETA'
Art. 12. Salvo il disposto dell'art. 1, comma primo, la commissione
centrale può essere convocata in ogni tempo dal presidente, ad
iniziativa dello stesso presidente o per disposizione del ministro
per la grazia e giustizia.
SOCIETA'
Art. 13. Per la validità delle adunanze della commissione centrale
è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi
componenti, non compreso il presidente.
La commissione delibera a maggioranza di voti, e, in caso di
parità, prevale quello del presidente.
Nell'ipotesi di assenza o d'impedimento il presidente è sostituito
dal direttore generale per gli affari civili presso il ministero di
grazia e giustizia o dal suo delegato, il quale deve essere di grado
non inferiore al quinto.
La commissione è assistita da un ufficio di segreteria, a cui sono
addetti, nel numero strettamente necessario, magistrati e funzionari
di cancelleria, nominati dal ministro per la grazia e giustizia.
SOCIETA'
Art. 14. Ai componenti della commissione centrale che non
appartengano alle amministrazioni dello Stato, è corrisposto, oltre
le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai
funzionari del grado sesto, un gettone di presenza di lire 50 per
ogni giorno di adunanza. A coloro che siano funzionari dello Stato,
oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno corrispondenti
al grado, è assegnato un gettone di presenza di lire 25 per ogni
giorno di adunanza.
Al direttore generale degli affari civili ed al segretario della
commissione, in luogo del gettone di presenza verranno corrisposti
premi di operosità e di rendimento in misura che non potrà superare
quella del gettone stabilito per i funzionari dello Stato.
I gettoni di presenza sono assoggettati alle riduzioni del 12 per
cento, previste dai regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14
aprile 1934, n. 1561.
SOCIETA'
Art. 15. Gli aspiranti alla nomina a revisore dei conti debbono
corrispondere all'erario la somma di lire trecento, che deve essere
versata, con imputazione ad un apposito capitolo del bilancio
dell'entrata, in una regia tesoreria provinciale o in un ufficio
postale al conto corrente della competente tesoreria provinciale.
SOCIETA'
Art. 16. Le società per azioni hanno l'obbligo di trasmettere al
ministero di grazia e giustizia un estratto del verbale delle
assemblee contenente le deliberazioni concernenti le nomine dei
sindaci entro il termine di quindici giorni dal provvedimento di
omologazione.
Le stesse società debbono inoltre, nel termine di trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, comunicare al ministero
predetto l'elenco dei sindaci attualmente in carica.
Il ministero di grazia e giustizia dà comunicazione alle società
per azioni dei provvedimenti adottati nei confronti dei rispettivi
sindaci, anche se non iscritti nel ruolo dei revisori dei conti.
SOCIETA'
Art. 17. A cura del ministero di grazia e giustizia è data
comunicazione ai consigli provinciali dell'economia corporativa di
tutte le iscrizioni, cancellazioni ed in genere di tutte le
variazioni che avvengano nel ruolo dei revisori dei conti, nonché di
qualsiasi provvedimento che sia adottato in confronto degli iscritti.
Parimenti sono comunicati ai consigli provinciali dell'economia
corporativa i provvedimenti adottati nei riguardi dei sindaci non
iscritti nel ruolo dei revisori dei conti.
Le comunicazioni prevedute nei commi precedenti sono fatte anche ai
presidenti dei tribunali, ai procuratori del Re ed alle associazioni
sindacali di categoria.
SOCIETA'
Art. 18. Gli iscritti nel ruolo dei revisori dei conti sono
obbligati al pagamento di un contributo annuo che è determinato con
decreto reale su proposta del ministro per la grazia e giustizia, di
concerto con il ministro per le finanze e con quello per le
corporazioni, in ragione di una percentuale degli assegni che a
ciascuno siano attribuiti per l'esercizio delle funzioni di sindaco
di società per azioni con capitale non inferiore a cinque milioni.
La percentuale è stabilita in relazione all'ammontare delle spese
necessarie per quanto occorra ai servizi di cui al regio
decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, ed al presente regio decreto.
Essa può essere variata con successivi decreti reali, su proposta
dello stesso ministro per la grazia e giustizia, di concerto con
quelli per le finanze e per le corporazioni.
Gli iscritti nel ruolo sono responsabili solidalmente con le
società per il pagamento del contributo, e, in caso di inadempienza,
possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.
L'ammontare del contributo a carico di ciascun iscritto sarà
trattenuto, a cura delle società, sugli assegni dovuti al sindaco e
sarà versato, secondo le istruzioni che verranno date dal ministro
per la grazia e giustizia, di concerto con i ministri per le finanze
e per le corporazioni, con imputazione ad un apposito capitolo del
bilancio di entrata, in una regia tesoreria provinciale o in un
ufficio postale al conto corrente della competente tesoreria
provinciale.
ABR DL 29.04.1996 n. 226 ART 8
SOCIETA'
Art. 19. Agli effetti della determinazione del contributo di cui
all'art. 18, le società per azioni con capitale non inferiore a
cinque milioni di lire debbono comunicare al ministero di grazia e
giustizia, non oltre quindici giorni dalla data dell'atto o del
provvedimento indicati nell'art. 10 del regio decreto-legge 24 luglio
1936, n. 1548, un estratto dello stesso atto o provvedimento nella
parte concernente la determinazione dell'assegno annuale per ciascun
sindaco.
Qualora l'assegno sia stato stabilito dal presidente del tribunale,
questi deve darne comunicazione al ministero entro dieci giorni dal
provvedimento.
SOCIETA'
Art. 20. Nelle società per azioni, che, a norma dell'art. 1 del
regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, debbono avere non meno
di due sindaci effettivi iscritti nel ruolo dei revisori dei conti,
quando, per morte, rinuncia o decadenza, venga a mancare il sindaco
revisore dei conti che non sia presidente del collegio sindacale, la
nomina del successore potrà essere fatta nella prossima assemblea
generale, continuando nel frattempo il collegio medesimo ad
esercitare le sue funzioni, completato secondo la norma dell'art.
183, comma quarto, del codice di commercio.
Il successore nominato dall'assemblea rimane in carica fino alla
scadenza del triennio in corso, con lo stesso trattamento che era
stabilito per il predecessore.
SOCIETA'
Art. 21. Nel bilancio del ministero di grazia e giustizia potranno,
con decreto del ministro per le finanze, stanziarsi annualmente in
due appositi distinti capitoli, in limiti non eccedenti i versamenti
effettuati per il conseguimento della nomina a revisore dei conti e
per i contributi annui preveduti nell'art. 18, le somme necessarie
rispettivamente per le spese dei servizi relativi, di cui al regio
decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, ed al presente decreto e per
quelle dei premi di operosità da corrispondere in relazione a tali
servizi.
SOCIETA'
Art. 22. Le società con capitale non inferiore a cinque milioni
debbono provvedere alla nomina dei sindaci da scegliersi tra gli
iscritti nel ruolo dei revisori dei conti, in conformità all'art. 1
del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, non oltre la prima
assemblea ordinaria successiva alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale del regno delle nomine dei revisori dei conti avvenute a
seguito della prima sessione ordinaria di cui all'art. 23.
SOCIETA'
Art. 23. Con decreto del ministro per la grazia e giustizia sarà
stabilito il termine per la prima riunione della commissione centrale
in sessione ordinaria, anche in deroga al disposto dell'art. 1, comma
primo, del presente decreto.
SOCIETA'
Art. 24. Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno.