rd 22/04/1940 n. 0000053
SOCIETA'
Regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 (in Gazzetta Ufficiale, 12
giugno, n. 136). - Norme per l'attuazione della legge 23 novembre
1939-XVIII, n. 1966, circa la disciplina delle società fiduciarie e
di revisione.
CFR DPR 31.03.1975 n. 136 ART 8
CFR L 23.11.1939 n. 1966
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Art. 1.
Per ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge 23
novembre 1939, n. 1966, le società fiduciarie e di revisione dovranno
presentare apposita istanza al ministero delle corporazioni.
Alla predetta domanda dovranno essere allegati i seguenti
documenti:
1° copia dell'atto costitutivo;
2° copia dello statuto;
3° copia dell'ultimo bilancio regolarmente approvato;
4° dimostrazione specifica degli scopi che la società si propone
e dei mezzi predisposti per raggiungerli con particolare riguardo
alla sua organizzazione interna;
5° relazione analitica dell'attività svolta dalla società a
partire dalla sua costituzione;
6° per gli amministratori, certificato di cittadinanza italiana e
certificato di iscrizione negli albi professionali, ai sensi
dell'art. 4 della legge;
7° per il personale della società, dimostrazione del possesso del
titolo di studio idoneo alla iscrizione in uno degli albi
professionali ammessi dalla legge, nonché i requisiti di cittadinanza
e moralità richiesti per la iscrizione negli albi stessi.
CFR DPR 31.03.1975 n. 136 ART 8
CFR DPR 18.04.1994 n. 361 ART 2
CFR DM 16.01.1995 ART 5
CFR L 23.11.1939 n. 1966
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Art. 2.
Quando la società si è costituita sotto la forma di società anonima
la domanda di cui al precedente articolo dovrà inoltre essere
corredata da documenti atti a provare:
1° che il capitale sociale, interamente versato, raggiunga
l'ammontare previsto dall'art. 3 della legge ed è investito in titoli
di Stato o garantiti dallo Stato nella misura stabilita in detto
articolo;
2° che i titoli predetti sono stati costituiti in deposito
vincolato nella forma di cui all'articolo stesso;
3° che tutti i componenti del collegio sindacale sono iscritti
negli albi professionali e almeno due negli albi degli esercenti in
materia di economia e commercio o in quello dei ragionieri o nel
ruolo dei revisori dei conti.
Quando la società è costituita sotto forma di società a garanzia
limitata si applicano le norme dei precedenti comma primo e secondo.
Quando la società è costituita sotto forma di società in nome
collettivo o accomandita semplice e qualora non siano prestate le
garanzie previste dalla prima parte di questo articolo per le società
anonime, la domanda deve essere corredata da documenti atti a provare
che ciascuno dei soci a responsabilità illimitata è in grado di
rispondere per le obbligazioni sociali con un patrimonio adeguato
agli scopi della società.
CFR DPR 31.03.1975 n. 136 ART 8
CFR DPR 18.04.1994 n. 361 ART 2
CFR DM 16.01.1995 ART 5
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Art. 3.
La vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione è esercitata
per mezzo dell'esame dei bilanci annuali, i quali devono essere
inviati al ministero delle corporazioni entro un mese dalla loro
approvazione, e per mezzo d'ispezioni periodiche e straordinarie
dell'amministrazione sociale, affidate a funzionari governativi.
La società ha l'obbligo di fornire tutte le spiegazioni e di
presentare tutti i documenti richiesti dal funzionario governativo
incaricato dell'ispezione o direttamente dal ministero delle
corporazioni.
I risultati di ogni ispezione devono essere fatti constatare per
mezzo di processo verbale redatto in doppio esemplare, di cui uno
viene rilasciato alla società e l'altro è ritirato dal funzionario
ispettore che lo trasmetterà al ministero delle corporazioni.
Qualora sorga contestazione tra i funzionari ispettori e i
rappresentanti della società deve farsene espressa menzione nel
verbale. Esso porta la firma di tutti gli intervenuti, i quali
possono farvi inserire tutte le dichiarazioni che ritengono
opportune.
Il processo verbale deve essere presentato al consiglio di
amministrazione della società nella sua più vicina adunanza, ed anche
prima se dall'ispezione risultino fatti gravi.
Devono essere pure presentate al consiglio di amministrazione le
osservazioni del ministero sui risultati delle ispezioni.
Al fine di rendere più continuativa ed efficace la vigilanza
devoluta allo Stato sulle società fiduciarie e di revisione, il
ministero delle corporazioni ha facoltà di designare presso le
società autorizzate un commissario permanente.
CFR DPR 31.03.1975 n. 136 ART 8
CFR DM 16.01.1995 ART 1
CFR L 23.11.1939 n. 1966
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Art. 4.
Ove la società ometta di inviare al ministero delle corporazioni il
bilancio annuale, o rifiuti di fornire gli altri documenti che da
esso fossero eventualmente richiesti, o incorra in altra
irregolarità, il ministro per le corporazioni di concerto con quello
per la grazia e giustizia può sospendere la società dall'esercizio
dell'attività fiduciaria e di revisione dopo avere contestati alla
società i fatti ad essa addebitati, e nei casi più gravi revocare
l'autorizzazione.
CFR DPR 31.03.1975 n. 136 ART 8
ABR DPR 18.04.1994 n. 361 ART 4
CFR L 23.11.1939 n. 1966
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Art. 5.
Le spese per le ispezioni di cui all'art. 3 sono a carico delle
società soggette a vigilanza.
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CFR L 23.11.1939 n. 1966