dl 13/07/1992 n. 00000335
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA CODICE DI PROCEDURA PENALE
STUPEFACENTI
Decreto-legge 13 luglio 1992, n. 335 (in Gazz. Uff., 14 luglio, n. 164). -- Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria ed il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV.
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CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
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Il Presidente della Repubblica:
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla assunzione a
tempo determinato, in eccedenza rispetto all'organico del Corpo di
polizia penitenziaria, di mille unità, nonchè di dettare disposizioni
concernenti le persone detenute affette da infezione da HIV; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
10 luglio 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i
Ministri della difesa, della sanità, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e per gli affari sociali;
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Emana il seguente decreto-legge:
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CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
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ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA
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Art. 1. 1. Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad
assumere per la durata di un anno, in eccedenza all'organico del
Corpo di polizia penitenziaria, di cui alla legge 15 dicembre 1990,
n. 395 e successive modificazioni, in qualità di agenti di polizia
penitenziaria, mille unità da trarre prioritariamente dai militari in
ferma di leva prolungata che saranno collocati in congedo entro il 31
dicembre 1992 e, in caso di vacanze, dai militari di leva che saranno
collocati in congedo entro il 31 agosto 1992. A tal fine i suddetti
militari sono prosciolti anticipatamente dalla ferma contratta o
dalla leva.
2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministero della difesa propone interpello tra tutti i
militari di cui al comma 1; tra coloro che presentano domanda entro
dieci giorni dall'interpello sono formate due graduatorie, una per i
militari in ferma di leva prolungata ed una per i militari di leva.
Le graduatorie sono formate da una commissione presieduta da un
ufficiale generale dell'Esercito e composta dal capo del personale
del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o da un suo
delegato e da un ufficiale superiore o primo dirigente per ciascuna
Direzione generale del personale di truppa delle Forze armate.
3. Le graduatorie sono formate tenendo conto della anzianità e dei
precedenti di servizio e sono approvate con decreto emanato dai
Ministri di grazia e giustizia e della difesa. Si applica l'art. 38
della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
4. Non possono essere assunti gli aspiranti che risultano inidonei
al servizio o che hanno precedenti o pendenze di carattere penale.
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CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
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CFR L 15.12.1990 n. 395 ART 38
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ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA
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Art. 2. 1. Gli agenti di cui al presente decreto sono adibiti
all'espletamento dei servizi esterni d'istituto. Ad essi è
attribuito, salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto,
il trattamento giuridico ed economico spettante agli agenti di
polizia penitenziaria di ruolo.
2. Il rapporto di servizio è risolto di diritto decorso un anno
dalla data di assunzione.
3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia può essere
disposta la immediata cessazione dal servizio, anche prima del
periodo di un anno, se il reclutato non tiene regolare condotta o
risulta inidoneo al servizio.
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CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
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CODICE DI PROCEDURA PENALE
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Art. 3. 1. Dopo l'art. 286 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
<<Art. 286-bis (Divieto della custodia cautelare). -- 1. Non può
essere mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di
persona affetta da infezione da HIV, allorchè tale persona si trovi
in una delle situazioni di incompatibilità con lo stato di detenzione
definite con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e
giustizia. Il giudice può disporre, se vi sono esigenze diagnostiche
o terapeutiche, il ricovero provvisorio in idonea struttura del
Servizio sanitario nazionale, adottando, se necessario, i
provvedimenti idonei a prevenire il pericolo di fuga.
2. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice può disporre gli
arresti domiciliari.>>.
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CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
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MOD DPR 22.09.1988 n. 447 ART 286 parte 2
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CODICE PENALE
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Art. 4. 1. Nel primo comma dell'art. 146 del codice penale è
aggiunto il seguente numero:
<<3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da
infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di
detenzione stabiliti con decreto emanato dai Ministri della sanità e
di grazia e giustizia.>>.
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CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
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CODICE PENALE
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Art. 5. 1. I detenuti e gli internati affetti da infezione da HIV
per i quali la competente autorità abbia disposto il piantonamento
sono avviati negli ospedali individuati con decreto emanato dai
Ministri della sanità e di grazia e giustizia.
2. Per la attivazione di posti letto negli ospedali di cui al comma
1, si provvede con finanziamenti di cui all'art. 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67.
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CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
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CFR L 11.03.1988 n. 67 ART 20
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STUPEFACENTI
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Art. 6. 1. Dopo il comma 1 dell'art. 89 del testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunti, in fine, i
seguenti:
<<2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è
in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma
di recupero presso una struttura autorizzata residenziale, la misura
cautelare è revocata sempre che non ricorrano esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza.
3. La revoca è concessa su istanza dell'interessato. All'istanza è
allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le
tossicodipendenze o da un medico addetto all'istituto penitenziario,
attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza,
nonchè la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata
dalla struttura.
4. Il giudice dispone il ripristino della custodia cautelare in
carcere quando accerta che la persona non ha collaborato alla
definizione del programma o ne ha rifiutato o interrotto l'esecuzione
ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta
esecuzione.
5. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano quando si
procede per uno dei delitti previsti dall'art. 275, comma 3, del
codice di procedura penale.
6. Nei confronti delle persone di cui al comma 2 si applicano le
disposizioni previste dall'art. 96, comma 6.>>.
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CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
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MOD DPR 09.10.1990 n. 309 ART 89 parte 2
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ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (ORGANI E UFFICI)
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Art. 7. 1. Nell'art. 3, comma 1, della legge 17 ottobre 1991, n.
335, dopo le parole: <<dal tribunale di Bolzano>> sono inserite le
seguenti: <<nonchè dalla pretura circondariale di Bolzano>>.
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CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
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MOD L 17.10.1991 n. 335 ART 3
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ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (ORGANI E UFFICI)
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Art. 8. 1. Nell'art. 1 della legge 10 febbraio 1992, n. 94, dopo il
comma 2 è inserito il seguente:
<<2-bis. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a
determinare con proprio decreto, entro il 31 dicembre 1992, la data
di inizio del funzionamento della corte di assise di cui al comma
1.>>.
2. I termini indicati negli articoli 11, comma 2, e 12, comma 1,
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, sono prorogati fino
al 30 novembre 1992.
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CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
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MOD L 10.02.1992 n. 94 ART UNICO
MOD DLT 27.01.1992 n. 88 ART 11
MOD DLT 27.01.1992 n. 88 ART 12
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ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA
CODICE DI PROCEDURA PENALE
STUPEFACENTI
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Art. 9. 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente
decreto, valutato in lire 15.263 milioni per l'anno 1992 e in lire
21.200 milioni per l'anno 1993, si provvede:
a) quanto a lire 2.000 milioni per l'anno 1992 e 12.200 milioni
per l'anno 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1992-94, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento <<Interventi vari
in favore della giustizia>>;
b) quanto a lire 13.263 milioni per l'anno 1992 e a lire 9.000
milioni per l'anno 1993, mediante riduzione degli stanziamenti
iscritti al capitolo 1598 dello stato di previsione del Ministero di
grazia e giustizia per l'anno 1992 e corrispondente capitolo per
l'anno 1993.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
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ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA
CODICE DI PROCEDURA PENALE
STUPEFACENTI
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Art. 10. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
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CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO