dl 12/11/1992 n. 00000431
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA
CODICE DI PROCEDURA PENALE
STUPEFACENTI
Decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431 (in Gazz. Uff., 12 novembre,
n. 267). -- Disposizioni urgenti concernenti l'incremento
dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di
persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo
unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per
l'attivazione di nuovi uffici giudiziari.
CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
Il Presidente della Repubblica:
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla assunzione a
tempo determinato, in eccedenza rispetto all'organico del Corpo di
polizia penitenziaria, di mille unità, di dettare disposizioni
concernenti le persone detenute affette da infezione da HIV, di
apportare alcune modifiche al testo unico in materia di stupefacenti,
nonchè di adottare disposizioni indispensabili per l'inizio del
funzionamento di uffici giudiziari di nuova costituzione; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
12 novembre 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i
Ministri della difesa, della sanità e per gli affari sociali;
Emana il seguente decreto-legge:
CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA
Art. 1. 1. Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad
assumere per la durata di un anno, in eccedenza all'organico del
Corpo di polizia penitenziaria, di cui alla legge 15 dicembre 1990,
n. 395 e successive modificazioni, in qualità di agenti di polizia
penitenziaria, mille unità da trarre prioritariamente dai militari in
ferma di leva prolungata che saranno collocati in congedo entro il 31
dicembre 1992 e, in caso di vacanze, dai militari di leva che saranno
collocati in congedo entro la stessa data. A tal fine i suddetti
militari sono prosciolti anticipatamente dalla ferma contratta o
dalla leva.
2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministero delle difesa propone interpello tra tutti i
militari di cui al comma 1; tra coloro che presentano domanda entro
dieci giorni dall'interpello sono formate due graduatorie, una per i
militari in ferma di leva prolungata ed una per i militari di leva.
Le graduatorie sono formate da una commissione presieduta da un
ufficiale generale dell'Esercito e comporta dal capo del personale
del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o da un suo
delegato, e da un ufficiale superiore o primo dirigente per ciascuna
Direzione generale del personale di truppa delle Forze armate.
3. Le graduatorie sono formate tenendo conto della anzianità e dei
precedenti di servizio e sono approvate con decreto emanato dai
Ministri di grazia e giustizia e della difesa. Si applica l'art. 38
della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
4. Non possono essere assunti gli aspiranti che risultano inidonei
al servizio o che hanno precedenti o pendenze di carattere penale.
CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
CFR L 15.12.1990 n. 395
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA
Art. 2. 1. Gli agenti di cui al presente decreto sono adibiti
all'espletamento dei servizi esterni d'istituto. Ad essi è
attribuito, salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto,
il trattamento giuridico ed economico spettante agli agenti di
polizia penitenziaria di ruolo.
2. Il rapporto di servizio è risolto di diritto decorso un anno
dalla data di assunzione.
3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia può essere
disposta la immediata cessazione dal servizio, anche prima del
periodo di un anno, se il reclutato non tiene regolare condotta o
risulta inidoneo al servizio.
CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
CODICE DI PROCEDURA PENALE
SANITA', SANITARI, ECC. (MALATTIE)
Art. 3. 1. Dopo l'art. 286 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
<<Art. 286-bis (Divieto di custodia cautelare). -- 1. Non può
essere mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di
chi sia affetto da infezione da HIV e ricorra una situazione di
incompatibilità con lo stato di detenzione. L'incompatibilità
sussiste, ed è dichiarata dal giudice, nei casi di AIDS conclamata o
di grave deficienza immunitaria; negli altri casi l'incompatibilità
per infezione di HIV è valutata dal giudice tenendo conto della
durata della carcerazione ancora da scontare e della pericolosità del
detenuto in riferimento alle sue attuali condizioni fisiche. La
richiesta di accertamento dello stato di incompatibilità può essere
fatta dall'imputato, dal suo difensore o dal servizio sanitario
penitenziario. Nei casi di incompatibilità il giudice dispone la
revoca della misura cautelare ovvero gli arresti domiciliari presso
l'abitazione dell'imputato.
2. Con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e
giustizia sono definiti i casi di AIDS conclamata e di grave
deficienza immunitaria; sono altresì stabilite le procedure
diagnostiche e medico legali per accertare l'affezione da HIV nonchè
il grado di deficienza immunitaria rilevante ai fini della situazione
di incompatibilità valutabile dal giudice.
3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche per accertare
incompatibilità con lo stato di detenzione ovvero, al di fuori dei
casi di cui al comma 1, ricorrono esigenze terapeutiche concernenti
l'infezione da HIV e sempre che tali esigenze non possano essere
soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice può disporre il
ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario
nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i
provvedimenti idonei a prevenire il pericolo di fuga. Cessate le
esigenze di ricovero, il giudice dispone a norma del comma 1 se
risulta accertata l'incompatibilità, altrimenti ripristina la
custodia cautelare in carcere ovvero provvede a norma dell'art. 299.
Se dispone gli arresti domiciliari, l'esecuzione della misura avviene
presso l'abitazione dell'imputato o presso una residenza collettiva o
casa alloggio di cui all'art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990,
n. 135.>>.
2. Il decreto di cui al comma 2 dell'art. 286-bis del codice di
procedura penale è emanato entro dieci giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
CFR DM 20.11.1992 ART 1
CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
MOD DPR 22.09.1988 n. 447 ART 286 parte 2
CODICE PENALE
SANITA', SANITARI, ECC. (MALATTIE)
Art. 4. 1. Nel primo comma dell'art. 146 del codice penale è
aggiunto il seguente numero:
<<3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da
infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di
detenzione ai sensi dell'art. 286-bis, comma 1, del codice di
procedura penale.>>.
CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
CODICE PENALE
SANITA', SANITARI, ECC. (MALATTIE)
Art. 5. 1. I detenuti e gli internati affetti da infezione da HIV
per i quali la competente autorità abbia disposto il piantonamento
sono avviati negli ospedali individuati con decreto emanato dai
Ministri della sanità e di grazia e giustizia.
2. Per la attivazione di posti letto negli ospedali di cui al comma
1 si provvede con finanziamenti di cui all'art. 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67.
CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
STUPEFACENTI
Art. 6. 1. L'art. 89 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, è sostituito dal seguente:
<<Art. 89 (Provvedimenti restrittivi nei confronti dei
tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi
terapeutici). -- 1. Non può essere disposta la custodia cautelare in
carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale
rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o
alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di
recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai
tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e
l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione
dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo,
il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il
tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di
recupero.
2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in
custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di
recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai
tossicodipendenti ovvero una struttura autorizzata residenziale, la
misura cautelare è revocata sempre che non ricorrano esigenze
cautelari di eccezionale rilevanza. La revoca è concessa su istanza
dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata
da un servizio pubblico per le tossicodipendenze, attestante lo stato
di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, nonchè la dichiarazione
di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura.
3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone
il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto
l'esecuzione del programma ovvero mantiene un comportamento
incompatibile con la corretta esecuzione o quando accerta che la
persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha
rifiutato l'esecuzione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si
procede per uno dei delitti previsti dall'art. 275, comma 3, del
codice di procedura penale.
5. Nei confronti delle persone di cui al comma 2 si applicano le
disposizioni previste dall'art. 96, comma 6.
6. Il comma 5 dell'art. 275 del codice di procedura penale è
abrogato.>>.
CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
MOD DPR 09.10.1990 n. 309 ART 89 parte 2
MOD DPR 22.09.1988 n. 447 ART 275 parte 2
STUPEFACENTI
Art. 7. 1. Il comma 1 dell'art. 90 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
<<1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva
non superiore a quattro anni, anche se congiunta a pena pecuniaria,
per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente
ovvero che per la medesima causa debba ancora scontare una pena della
durata di quattro anni, il tribunale di sorveglianza può sospendere
l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che al
persona si è sottoposta o ha in corso un programma terapeutico e
socio-riabilitativo. La stessa disposizione si applica per i reati
previsti dall'art. 73, comma 5, quando le pene detentive comminate,
anche se congiunte a pena pecuniaria o ancora da scontare, non
superano i quattro anni.>>.
CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
MOD DPR 09.10.1990 n. 309 ART 90 parte 2
STUPEFACENTI
Art. 8. 1. Nell'art. 94, comma 1, del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: <<Se la pena detentiva,
inflitta nel limite di tre anni>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Se la pena detentiva, inflitta nel limite di quattro anni o ancora
da scontare nella stessa misura>>.
CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
MOD DPR 09.10.1990 n. 309 ART 94 parte 2
STUPEFACENTI
Art. 9. 1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per
le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse
all'espletamento dei compiti loro attribuiti dal decreto del Ministro
della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente,
istituiti, alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento
dell'attività dei SERT ad alta utenza, sono conferiti, fino alla data
del 31 dicembre 1993, mediante concorsi interni riservati, da
espletare ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio
1982, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
51 del 22 febbraio 1982, al personale di ruolo attualmente in
servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai
competenti organi della unità sanitaria locale; tale personale deve
possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della
qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta
eccezione, per il personale medico, della specifica idoneità prevista
in attuazione dell'art. 6, comma 5, del citato decreto n. 444 del
1990, e deve aver prestato la propria attività presso il SERT per
almeno sei anni o a rapporto d'impiego o mediante contratti di
prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali,
aventi tutti i requisiti del rapporto d'impiego tranne il formale
atto di nomina.
2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992,
ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa
utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1993, mediante
concorsi interni riservati, da espletare ai sensi del decreto del
Ministro della sanità di cui al comma 1, al personale di ruolo
attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico
formalizzato dai competenti organi della unità sanitaria locale; tale
personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il
conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale
di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso il
SERT per almeno quattro anni o a rapporto di impiego o mediante
contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore
settimanali, aventi tutti i requisiti del rapporto d'impiego tranne
il formale atto di nomina.
3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi
previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno comunque
disponibili dopo il 31 dicembre 1993 saranno attribuiti al solo
personale medico e conferiti mediante ordinari concorsi pubblici.
CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
CFR DM 30.11.1990 n. 444
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (ORGANI E UFFICI)
Art. 10. 1. Nell'art. 3, comma 1, della legge 17 ottobre 1991, n.
335, dopo le parole: <<dal tribunale di Bolzano>> sono inserite le
seguenti: <<nonchè dalla pretura circondariale di Bolzano>>.
CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
MOD L 17.10.1991 n. 335 ART 3
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (ORGANI E UFFICI)
Art. 11. 1. Nell'art. 1 della legge 10 febbraio 1992, n. 94, dopo
il comma 2 è inserito il seguente:
<<2-bis. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a
determinare, con proprio decreto, entro il 31 dicembre 1992, la data
di inizio del funzionamento delle Corti di assise di cui al comma
1.>>.
2. I termini indicati negli articoli 11, comma 2, e 12, comma 1,
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, sono fissati al 31
gennaio 1993.
CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
MOD L 10.02.1992 n. 94 ART UNICO
MOD DLT 27.01.1992 n. 88 ART 11
MOD DLT 27.01.1992 n. 88 ART 12
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA
CODICE DI PROCEDURA PENALE
STUPEFACENTI
Art. 12. 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente
decreto, valutato in lire 15.263 milioni per l'anno 1992 e in lire
21.200 milioni per l'anno 1993 si provvede:
a) quanto a lire 2.000 milioni per l'anno 1992 e a lire 12.200
milioni per l'anno 1993, mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-94, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
<<Interventi vari in favore della giustizia>>;
b) quanto a lire 13.263 milioni per l'anno 1992 e a lire 9.000
milioni per l'anno 1993, mediante riduzione degli stanziamenti
iscritti al capitolo 1598 dello stato di previsione del Ministero di
grazia e giustizia per l'anno 1992 e corrispondente capitolo per
l'anno 1993.
2. Ai sensi dell'art. 11-ter, comma 1, lettera e), della legge 5
agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n.
362, lo stanziamento del capitolo 1598 per il 1993, detratta la somma
di cui al comma 1, lettera b), utilizzato come copertura per il
medesimo anno, potrà essere incrementato in misura non superiore al
tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e
programmatica.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA
CODICE DI PROCEDURA PENALE
STUPEFACENTI
Art. 13. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO