dpr 20/11/1992 n. 00000474
SOCIETA'
Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474 (in
Gazz. Uff., 9 dicembre, n. 289). -- Regolamento recante disciplina
delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in
attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88.
CFR DPR 06.03.1998 n. 99 ART 44
CFR DLT 27.01.1992 n. 88 ART 11
CFR DLT 27.01.1992 n. 88 ART 12
Il Presidente della Repubblica:
Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 14 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; Visto l'art. 17, comma 1, lettera
a), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio
di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 giugno 1992, dal
quale si è ritenuto di discostarsi relativamente all'art. 3, comma 4,
considerato il tenore letterale dell'art. 11, comma 2, lettera b),
del citato decreto legislativo n. 88 del 1992; Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre
1992; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
Emana il seguente regolamento:
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Art. 1.
Definizioni.
1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per
<<decreto legislativo>> si intende il decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88.
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Art. 2.
Domanda presentata da persona fisica.
1. Nella domanda di iscrizione nel registro dei revisori contabili
o nell'elenco allegato l'interessato deve indicare il titolo di forza
del quale chiede l'iscrizione e deve dichiarare:
a) il cognome, il nome, il sesso, il luogo e la data di nascita;
b) la residenza, anche all'estero, il domicilio in Italia e, se
diverso, anche il domicilio fiscale;
c) l'attività esercitata;
d) il numero di codice fiscale;
e) se del caso, la qualità di dipendente dello Stato o di un ente
pubblico e l'amministrazione o l'ente di appartenenza;
f) l'assenza:
1) di provvedimenti di interdizione temporanea o di sospensione
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
2) di misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, o della legge 21 maggio 1965, n. 575 e successive
modificazioni ed integrazioni;
3) di condanne alla reclusione, anche se con pena
condizionalmente sospesa, per uno dei delitti indicati nei numeri 1),
2), 3) e 4) della lettera c) del comma 1 dell'art. 8 del decreto
legislativo.
2. La sottoscrizione in calce alla domanda deve essere autenticata
ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nei casi di
cui al comma 1, lettera e), è sufficiente il visto del capo
dell'ufficio presso il quale gli interessati prestano servizio.
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Art. 3.
Documenti da allegare alla domanda e ulteriori dichiarazioni.
1. Coloro che, non essendo iscritti nel ruolo dei revisori
ufficiali dei conti, chiedono l'iscrizione nel registro ai sensi
dell'art. 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo devono
allegare alla domanda una dichiarazione del legale rappresentante
della società o un certificato della cancelleria del tribunale che
attesti l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 12 del regio
decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 aprile 1937, n. 517. Coloro che hanno già presentato
domanda per la nomina a revisore ufficiale dei conti ai sensi
dell'art. 2 del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, e non sono
ancora stati nominati possono far riferimento alla documentazione
prodotta. Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici le
funzioni di cui all'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936,
n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n.
517, possono essere certificate dall'amministrazione o dall'ente di
appartenenza.
2. Coloro che chiedono l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art.
11, comma 2, lettera b), del decreto legislativo devono dichiarare
nella domanda di essere iscritti, sin dal 29 febbraio 1992, nell'albo
dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti
commerciali, precisando l'ordine o il collegio di appartenenza. Se
tale iscrizione manca devono allegare alla domanda un certificato che
attesti il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della
professione alla data del 29 febbraio 1992 o successivamente in
seguito ad una sessione di esame in corso a tale data.
3. Coloro che richiedono l'iscrizione nel registro ai sensi
dell'art. 11, comma 2, lettera c), del decreto legislativo devono
allegare alla domanda copia autenticata del diploma di scuola
universitaria diretta a fini speciali in amministrazione e controllo
aziendale di durata triennale, ovvero, qualora il diploma non sia
stato ancora rilasciato, un certificato sostitutivo.
4. Le persone indicate dai commi 2 e 3 devono allegare alla domanda
una dichiarazione del legale rappresentante della società o un
certificato della cancelleria del tribunale che attesti la nomina a
sindaco effettivo e la durata della carica, ovvero una dichiarazione
del legale rappresentante della società di revisione che attesti lo
svolgimento dell'attività di controllo legale dei conti e la durata
della stessa.
5. Coloro che chiedono l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art.
11, comma 2, lettera d), del decreto legislativo devono dimostrare di
avere superato, alla data del 29 febbraio 1992, l'esame già previsto
dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1975, n. 136, allegando copia della deliberazione, ovvero un
certificato della Commissione nazionale per le società e la borsa.
6. Coloro che chiedono l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art.
11, comma 2, lettera e), del decreto legislativo devono dimostrare di
avere conseguito, alla data del 29 febbraio 1992, il giudizio di
equipollenza o corrispondenza già previsto dall'art. 8, comma terzo,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1975, n. 136, allegando alla domanda copia autentica della
deliberazione, ovvero certificato della Commissione per le società e
la borsa.
7. La sottoscrizione del legale rappresentante in calce alla
dichiarazione prevista dai commi 1 e 4 deve essere autenticata ai
sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, fatta eccezione
per i rappresentanti legali degli enti pubblici.
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Art. 4.
Domanda di iscrizione nell'elenco allegato.
1. Coloro che sono iscritti nell'elenco allegato, ferme le
prescrizioni di cui agli articoli 2 e 3, commi 2 e 3, devono allegare
alla successiva domanda di iscrizione nel registro i documenti
previsti dall'art. 3, commi 1 e 4, dai quali risulti che, per effetto
della permanenza nella carica di sindaco ai sensi dell'art. 27 del
decreto legislativo, hanno svolto tali funzioni per il periodo
indicato dall'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n.
1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n.
517, o dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dall'art. 11 del decreto
legislativo.
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Art. 5.
Domanda presentata da società di revisione.
1. Nella domanda di iscrizione nel registro dei revisori contabili
il legale rappresentante della società di revisione deve dichiarare:
a) la denominazione o la ragione sociale;
b) la sede principale o secondaria con rappresentanza stabile in
Italia;
c) il numero di codice fiscale;
d) gli elementi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e
d), per gli amministratori in carica;
e) l'assenza in capo ai medesimi delle situazioni previste
dall'art. 2, comma 1, lettera f);
f) che la società è autorizzata ai sensi dell'art. 2 della legge
23 novembre 1939, n. 1966, precisando gli estremi del decreto di
autorizzazione e di eventuali decreti di modificazione, ovvero che la
società ha presentato l'istanza per l'autorizzazione;
g) che non sussistano decreti di sospensione o di revoca
dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre
1939, n. 1966, e dell'art. 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n.
531.
2. Alla domanda è allegata copia autentica dell'atto costitutivo
con le eventuali modificazioni.
3. La sottoscrizione in calce alla domanda deve essere autenticata
ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
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Art. 6.
Presentazione della domanda.
1. La domanda di iscrizione nel registro o nell'elenco allegato è
presentata con i documenti allegati, anche a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, alla procura della Repubblica presso il
tribunale del circondario in cui l'interessato ha il domicilio o la
sede. Per le domande inviate a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento fa fede la data di spedizione.
2. Le società di revisione indicate nell'art. 12, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo, devono inoltre presentare copia della
domanda al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Questo trasmette al Ministero di grazia e giustizia
l'istanza di autorizzazione e gli atti ad essa allegati, attestando
la data di presentazione della stessa, ed esprime parere sulla
sussistenza, alla data del 29 febbraio 1992, delle condizioni di
legge per il rilascio dell'autorizzazione.
3. Il procuratore della Repubblica accerta l'assenza delle
situazioni indicate nell'art. 8 del decreto legislativo e trasmette,
senza ritardo, le domande con i documenti allegati al Ministero di
grazia e giustizia.
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Art. 7.
Accertamento dei titoli e iscrizione nel registro.
1. All'accertamento dei titoli per l'iscrizione nel registro dei
revisori contabili e nell'elenco allegato provvede la commissione
indicata nell'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n.
1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n.
517.
2. Ultimato l'esame di tutte le domande, la commissione comunica al
Ministro di grazia e giustizia i nominativi degli interessati
riconosciuti in possesso dei requisiti prescritti.
3. Il Ministro forma con decreto il registro e l'elenco allegato e
ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. L'elenco può essere formato e pubblicato separatamente.
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Art. 8.
Bollo e tassa.
1. La domanda d'iscrizione nel registro o nell'elenco sono redatte
in bollo; ad essa è allegata ricevuta del pagamento della tassa di
lire quarantamila prevista dall'art. 15 del regio decreto 10 febbraio
1937, n. 228, come modificato, da ultimo, dall'art. 2, comma 1,
lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31
dicembre 1990
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