dl 12/01/1993 n. 00000003
STUPEFACENTI
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA
SANITA', SANITARI, ECC. (MALATTIE)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (ORGANI E UFFICI)
Decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3 (in Gazz. Uff., 12 gennaio, n.
8). -- Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico
del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone
detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico
delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione
di nuovi uffici giudiziari.
CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
Il Presidente della Repubblica:
Visto gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla assunzione a
tempo determinato di mille unità, in eccedenza rispetto all'organico
del Corpo di polizia penitenziaria, di dettare disposizioni
concernenti le persone detenute affette da infezione da HIV, di
apportare alcune modifiche al testo unico in materia di stupefacenti,
nonchè di adottare disposizioni indispensabili per l'inizio del
funzionamento di uffici giudiziari di nuova costituzione; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
12 gennaio 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia, per gli affari
sociali, dell'interno e della sanità, di concerto con il Ministro
della difesa;
Emana il seguente decreto-legge:
CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
STUPEFACENTI
Capo I
Art. 1. 1. L'alinea del comma 8 dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal
seguente:
<<L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri
diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere
dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:>>.
2. Al comma 8, lettera h), dell'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente
periodo:
<<Le altre strutture pubbliche che provvedono alla acquisizione
ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze
in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro
possesso>>.
3. Al comma 13 dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente periodo:
<<Una quota non superiore ad un decimo della somma prevista può
essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per
l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, di uno "sportello per il
cittadino" per informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della
prevenzione, del recupero e della riabilitazione>>.
4. Al comma 14 dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole <<31 gennaio>> sono
sostituite dalle seguenti: <<31 marzo>>.
CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
MOD DPR 09.10.1990 n. 309 ART 1 parte 2
STUPEFACENTI
Capo I
Art. 2. 1. Il comma 1 dell'art. 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
<<1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa,
acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in
quantità non superiore alla dose media giornaliera determinata a
norma dell'art. 78, comma 1, lettera a), è sottoposto alle sanzioni
amministrative della sospensione della patente di guida, della
licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro documento
equipollente o, se trattasi di straniero, del permesso di soggiorno
per motivi di turismo, ovvero del divieto di conseguire tali
documenti, per un periodo da due a quattro mesi se si tratta di
sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III
previste dall'art. 14 e per un periodo da uno a tre mesi se si tratta
di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV.
Le medesime sanzioni si applicano a chi, per farne uso personale,
illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze
stupefacenti o psicotrope in quantità non superiore al triplo della
dose media determinata a norma dell'art. 78, comma 1, lettera a),
qualora risulti che tale quantità corrisponde alla dose individuale
abitualmente assunta nelle ventiquattro ore secondo le metodiche
indicate nello stesso art. 78, comma 1, lettera c)>>.
2. Il comma 2 dell'art. 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
<<2. Nei casi previsti dal comma 1, se ricorrono elementi tali da
far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal
commettere nuovamente i fatti, in luogo della sanzione, e per una
sola volta, il prefetto definisce il procedimento con il formale
invito a non fare più uso delle sostanze, avvertendo il soggetto
delle conseguenze a suo danno>>.
3. Il comma 3 dell'art. 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è soppresso.
4. Il comma 12 dell'art. 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
<<12. Se l'interessato non si presenta al servizio pubblico per
le tossicodipendenze entro il termine indicato, ovvero non inizia il
programma secondo le prescrizioni stabilite o lo interrompe senza
giustificato motivo, il prefetto lo convoca nuovamente dinanzi a sè e
lo invita al rispetto del programma, rendendolo dedotto delle
conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato non si presenta
innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero
nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto
applica le misure di cui all'art. 76. Allo stesso modo procede quando
siano commessi per la quarta volta i fatti di cui ai commi 1 e 2>>.
CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
MOD DPR 09.10.1990 n. 309 ART 75 parte 2
STUPEFACENTI
Capo I
Art. 3. 1. L'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
<<Art. 76 (Sanzioni in caso di inosservanza e provvedimenti
ulteriori). -- 1. Chiunque, dopo il terzo invito del prefetto
previsto dal comma 12 dell'art. 75 rifiuta o interrompe il programma
terapeutico e socio-riabilitativo è sottoposto, per un periodo da tre
a otto mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope
comprese nelle tabelle I e III previste dall'art. 14, ovvero per un
periodo da due a quattro mesi se si tratta delle sostanze comprese
nelle tabelle II e IV previste dallo stesso art. 14, ad una o più
delle seguenti misure:
a) divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo
autorizzazione concessa su richiesta dell'interessato per comprovate
ragioni di cura e recupero;
b) obbligo di presentarsi almeno due volte la settimana presso
il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando
dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;
c) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro
luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne
prima di altra ora prefissata;
d) divieto di frequentare determinati locali pubblici;
e) sospensione della patente di guida, della licenza di porto
d'armi con proibizione di detenzione di armi proprie di ogni genere,
del passaporto o di ogni altro documento equipollente;
f) obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore
della collettività, per un periodo da uno a tre giorni alla settimana
e per un massimo di dodici settimane, attività da svolgere presso lo
Stato, le regioni, le province, i comuni, ovvero presso enti,
organizzazioni di assistenza, di istruzione, di protezione civile, di
tutela del patrimonio ambientale o forestale, previa stipulazione,
ove occorra, di speciali convenzioni con le amministrazioni
interessate;
g) sequestro di veicoli, se di proprietà dell'autore della
violazione, con i quali le sostanze siano state trasportate o
custodite, salva in ogni caso la confisca delle sostanze stupefacenti
o psicotrope;
h) sospensione del permesso di soggiorno rilasciato allo
straniero per motivi turistici.
2. Le stesse misure si applicano a chiunque, essendo già incorso
per tre volte nelle sanzioni amministrative previste dall'art. 75,
commette uno dei fatti previsti dal comma 1 di tale articolo.
3. Se il provvedimento riguarda un minore, è comunicato ai genitori
o a chi esercita la potestà parentale.
4. Competente a irrogare la sanzione è, nell'ipotesi indicata al
comma 1, il prefetto che ha adottato il provvedimento a norma
dell'art. 75, comma 12, e nell'ipotesi indicata al comma 2 il
prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione.
5. Nell'adottare le prescrizioni e nel modificarle in relazione
alle esigenze emerse o nell'autorizzare eccezioni, il prefetto tiene
conto delle necessità derivanti dall'eventuale programma terapeutico
e socio-riabilitativo cui l'interessato sia invitato a sottoporsi o
al quale egli volontariamente si sottoponga, nonchè di quelle di
lavoro, di studio, di famiglia e di salute.
6. Se l'interessato lo richiede, il prefetto sospende il
procedimento e dispone che egli sia inviato al servizio pubblico per
le tossicodipendenze al fine di sottoporsi al programma di cui
all'art. 122, fissando un termine per la presentazione e acquisendo
successivamente i dati per valutarne il comportamento durante
l'esecuzione.
7. Il prefetto revoca la sospensione e dispone la prosecuzione del
procedimento quando accerta che la persona non ha collaborato alla
definizione del programma, o ne ha rifiutato o interrotto
l'esecuzione ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la
sua corretta esecuzione.
8. Se l'interessato si è sottoposto al programma, ottemperando alle
relative prescrizioni, e lo ha concluso, il prefetto dispone
l'archiviazione degli atti.
9. Il provvedimento con il quale sono inflitte le misure di cui al
comma 1 è annotato in apposito registro ai soli fini
dell'applicazione delle misure e delle sanzioni di cui al presente
articolo.
10. Qualora l'interessato violi le prescrizioni imposte a norma del
comma 1, la durata delle medesime è aumentata di un terzo, salvo che
l'interessato richieda di essere assegnato ad una struttura di
accoglienza con finalità socio-riabilitative e di lavoro; il prefetto
determina il periodo di assegnazione da un minimo di quindici giorni
a un massimo di sessanta giorni.
11. Se l'interessato viola talune delle prescrizioni di cui al
comma 10, ovvero si sottrae all'assegnazione ad una struttura di
accoglienza disposta a norma del medesimo comma 10, si applicano
nuovamente le sanzioni indicate nel comma 1, nella durata
originariamente stabilita, a decorrere dal giorno in cui è stata
commessa la violazione delle prescrizioni di cui al comma 10 o si è
verificata la sottrazione all'assegnazione>>.
CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
MOD DPR 09.10.1990 n. 309 ART 76 parte 2
STUPEFACENTI
Capo I
Art. 4. 1. L'art 78 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
<<Art. 78 (Criteri per determinare l'uso abituale e per
quantificare la dose media giornaliera). -- 1. Con decreto del
Ministro della sanità, previo parere dell'Istituto superiore di
sanità, sono determinati:
a) i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le
dosi medie giornaliere;
b) le procedure diagnostiche e medico-legali per accertare
l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope;
c) le metodiche per quantificare la dose necessaria alla
esigenza individuale nelle ventiquattro ore.
2. Il decreto deve essere periodicamente aggiornato in relazione
all'evoluzione delle conoscenze nel settore>>.
CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
MOD DPR 09.10.1990 n. 309 ART 78 parte 2
STUPEFACENTI
CODICE DI PROCEDURA PENALE
Capo I
Art. 5. 1. L'art. 89 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, è sostituito dal seguente:
<<Art. 89 (Provvedimenti restrittivi nei confronti dei
tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi
terapeutici). -- 1. Non può essere disposta la custodia cautelare in
carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale
rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o
alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di
recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai
tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e
l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione
dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo,
il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il
tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di
recupero.
2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in
custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di
recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai
tossicodipendenti, ovvero una struttura autorizzata residenziale, la
misura cautelare è revocata, sempre che non ricorrano esigenze
cautelari di eccezionale rilevanza. La revoca è concessa su istanza
dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata
da un servizio pubblico per le tossicodipendenze, attestante lo stato
di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, nonchè la dichiarazione
di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura.
3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone
il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto
l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento
incompatibile con la corretta esecuzione o quando accerta che la
persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha
rifiutato l'esecuzione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si
procede per uno dei delitti previsti dall'art. 275, comma 3, del
codice di procedura penale.
5. Nei confronti delle persone di cui al comma 2 si applicano le
disposizioni previste dall'art. 96, comma 6>>.
2. Il comma 5 dell'art. 275 del codice di procedura penale è
abrogato.
CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
MOD DPR 09.10.1990 n. 309 ART 89 parte 2
MOD DPR 22.09.1988 n. 447 ART 275 parte 2
STUPEFACENTI
Capo I
Art. 6. 1. Il comma 1 dell'art. 90 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
<<1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva
non superiore a quattro anni, anche se congiunta a pena pecuniaria,
per reati commessi in relazione al proprio stato di
tossicodipendente, ovvero che per la medesima causa debba ancora
scontare una pena di durata non superiore a quattro anni, il
tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per
cinque anni qualora accerti che la persona si è sottoposta o ha in
corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo. La stessa
disposizione si applica per i reati previsti dall'art. 73, comma 5,
quando le pene detentive comminate, anche se congiunte a pena
pecuniaria o ancora da scontare, non superano i quattro anni>>.
CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
MOD DPR 09.10.1990 n. 309 ART 90 parte 2
STUPEFACENTI
Capo I
Art. 7. 1. Nell'art. 94, comma 1, del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: <<Se la pena detentiva,
inflitta nel limite di tre anni>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Se la pena detentiva inflitta nel limite di quattro anni o ancora
da scontare nella stessa misura>>.
CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
MOD DPR 09.10.1990 n. 309 ART 94 parte 2
STUPEFACENTI
Capo I
Art. 8. 1. All'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente comma:
<<3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui
al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a
trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Direzione
generale del demanio entro sessanta giorni, corredandola con il
proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro
centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente
tale termine il Ministro per gli affari sociali può chiedere che la
questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei
Ministri>>.
CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
MOD DPR 09.10.1990 n. 309 ART 129 parte 2
STUPEFACENTI
Capo I
Art. 9. 1. Ai fini di una più corretta predisposizione progettuale
delle iniziative, nonchè della verifica dell'attuazione dei progetti
finanziari ai sensi del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
gli affari sociali, un nucleo operativo composto da undici esperti,
di cui sei in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni
del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della
pubblica istruzione e della sanità, scelti prioritariamente tra il
personale con qualifica dirigenziale, da quattro esperti
particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle
verifiche di efficienza e di efficacia e da un rappresentante delle
associazioni delle famiglie. I membri del nucleo operativo sono
rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dallo scadere del
secondo anno. Non si può far parte del nucleo operativo per più di
cinque anni.
2. I componenti del nucleo operativo in rappresentanza delle
amministrazioni dello Stato sono nominati con decreto del Presidente
del Consiglio, su proposta dei Ministri interessati, e sono collocati
fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del
testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I rimanenti
componenti del nucleo operativo sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 31 della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Il nucleo operativo, nell'espletamento dei propri compiti,
collabora -- se richiesto -- alla predisposizione dei progetti
esecutivi da sottoporre a finanziamento ai sensi dell'art. 127 del
testo unico di cui al comma 1 e, comunque, acquisisce le necessarie
informazioni sulle attività svolte dalle amministrazioni statali,
dalle regioni, dai comuni interessati e dagli enti ausiliari ammessi
a contributo, che sono tenuti a fornirle. I componenti del nucleo
operativo possono accedere ai luoghi di esecuzione dei progetti al
fine di constatarne lo stato di realizzazione e di effettuare ogni
altra rilevazione utile per la verifica e monitoraggio
dell'attuazione dei progetti, anche ai fini di un costante
miglioramento della qualità delle iniziative da realizzare
nell'ambito della prevenzione e del recupero.
4. L'onere per il funzionamento del nucleo operativo di cui al
comma 1 è valutato in lire 400 milioni annui, a decorrere dal 1993,
cui si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga di cui al citato art. 127, comma 1. Il Ministro del
tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di
bilancio.
CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
STUPEFACENTI
Capo I
Art. 10. 1. Ai fini del coordinamento delle attività di
prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti,
nonchè delle attività finalizzate alla erogazione dei contributi di
cui agli articoli 127, 131, 132, e 134 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali il
<<Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga>>. A tal fine
gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione
del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella C' allegata
alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti per gli anni
medesimi nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati,
previa presentazione di studi di fattibilità indicanti i tempi, le
modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, progetti mirati
alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da:
a) Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa,
della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica e dal Dipartimento per gli affari
sociali, nella misura complessivamente non superiore al 25% dello
stanziamento totale del Fondo. Detti progetti debbono essere
finalizzati alla formazione del personale nel settore specifico, ad
iniziative di informazione e sensibilizzazione, alla ricerca di nuove
metodologie per il miglioramento dei servizi, alla razionalizzazione
dei dati informativi ed alla valutazione e monitoraggio dei progetti
realizzati;
b) comuni ed enti locali maggiormente interessati dall'espansione
di tale fenomeno. Al finanziamento dei progetti possono accedere
prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli che intendono
attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul
territorio, con particolare riferimento ai centri di prima
accoglienza ed alle <<unità da strada>> finalizzati alla riduzione
del rischio. Per i finanziamenti di tali progetti è destinato il 47%
del totale degli stanziamenti previsti;
c) associazioni di volontariato, enti, cooperative e privati che
operino senza scopi di lucro, nonchè comunità terapeutiche per
progetti mirati a sostenere attività di recupero e reinserimento
sociale e professionale dei tossicodipendenti e per le strutture di
cui all'art. 76, comma 10, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dall'art. 3 del
presente decreto. Per il finanziamento di tali iniziative è destinata
una quota pari al 25% del totale degli stanziamenti previsti per il
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.
3. Una quota almeno pari al 3% degli stanziamenti di cui al comma 1
è destinata al finanziamento di progetti di iniziativa delle regioni
volti alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici
e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle
tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti
dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi.
4. All'esame istruttorio dei progetti, inoltrati all'Ufficio per il
coordinamento delle attività di prevenzione e recupero delle
tossicodipendenze -- istituito per le finalità di cui al comma 1 --
dai soggetti indicati agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo
unico precitato, provvede la commissione di cui all'art. 127, comma
6, del medesimo testo unico. Per l'esame dei progetti inoltrati ai
sensi degli articoli 131, 132 e 134, la commissione è integrata da un
rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità,
di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, nonchè
da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati,
rispettivamente, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e
dall'ANCI.
5. Il finanziamento dei progetti di cui al comma 2 è disposto, con
proprio decreto, dal Ministro per gli affari sociali, sentito il
Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, di cui
all'art. 1 del predetto testo unico.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per
gli affari sociali, sentito il Comitato nazionale di coordinamento
per l'azione antidroga, emana la circolare esplicativa contenente i
criteri relativi alla erogazione, gestione e rendicontazione dei
finanziamenti previsti dal Fondo nazionale di cui al comma 1.
7. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per
gli affari sociali, deve contenere una dettagliata analisi delle
attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente
articolo.
8. é abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente
articolo.
9. All'art. 100, comma 5, del citato testo unico sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole:
<<, nonchè della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e
reinserimento sociale dei tossicodipendenti>>.
CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
CFR L 23.12.1992 n. 500 ALL UNICO
CFR DPR 09.10.1990 n. 309 ART 76 parte 2
MOD DPR 09.10.1990 n. 309 ART 100 parte 2
CFR DPR 09.10.1990 n. 309 ART 127 parte 2
CFR DPR 09.10.1990 n. 309 ART 131 parte 2
CFR DPR 09.10.1990 n. 309 ART 132 parte 2
CFR DPR 09.10.1990 n. 309 ART 134 parte 2
CODICE DI PROCEDURA PENALE
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA
SANITA', SANITARI, ECC. (MALATTIE)
Capo II
Art. 11. 1. Dopo l'art. 286 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
<<Art. 286-bis (Divieto di custodia cautelare). -- 1. Non può
essere mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di
chi sia affetto da infezione da HIV e ricorra una situazione di
incompatibilità con lo stato di detenzione. L'incompatibilità
sussiste, ed è dichiarata dal giudice, nei casi di AIDS conclamata o
di grave deficienza immunitaria; negli altri casi l'incompatibilità
per infezione da HIV è valutata dal giudice tenendo conto del periodo
residuo di custodia cautelare e degli effetti che sulla pericolosità
del detenuto hanno le sue attuali condizioni fisiche. La richiesta di
accertamento dello stato di incompatibilità può essere fatta
dall'imputato, dal suo difensore o dal servizio sanitario
penitenziario. Nei casi di incompatibilità il giudice dispone la
revoca della misura cautelare, ovvero gli arresti domiciliari presso
l'abitazione dell'imputato.
2. Con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e
giustizia sono definiti i casi di AIDS conclamata e di grave
deficienza immunitaria; sono altresì stabilite le procedure
diagnostiche e medico legali per accertare l'affezione da HIV, nonchè
il grado di deficienza immunitaria rilevante ai fini della situazione
di incompatibilità valutabile dal giudice.
3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche per accertare
incompatibilità con lo stato di detenzione ovvero, al di fuori dei
casi di cui al comma 1, ricorrono esigenze terapeutiche concernenti
l'infezione da HIV e sempre che tali esigenze non possano essere
soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice può disporre il
ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario
nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i
provvedimenti idonei a prevenire il pericolo di fuga. Cessate le
esigenze di ricovero, il giudice dispone a norma del comma 1 se
risulta accertata l'incompatibilità, altrimenti ripristina la
custodia cautelare in carcere, ovvero provvede a norma dell'art. 299.
Se dispone gli arresti domiciliari, l'esecuzione della misura avviene
presso l'abitazione dell'imputato o presso una residenza collettiva o
casa alloggio di cui all'art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990,
n. 135>>.
2. Il decreto di cui al comma 2 dell'art. 286-bis del codice di
procedura penale è emanato entro dieci giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
MOD DPR 22.09.1988 n. 447 ART 286 parte 2
CODICE DI PROCEDURA PENALE
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA
SANITA', SANITARI, ECC. (MALATTIE)
Capo II
Art. 12. 1. Nel primo comma dell'art. 146 del codice penale è
aggiunto il seguente numero:
<<3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da
infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di
detenzione ai sensi dell'art. 286-bis, comma 1, del codice di
procedura penale>>.
CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA
SANITA', SANITARI, ECC. (MALATTIE)
Capo II
Art. 13. 1. I detenuti e gli internati affetti da infezione da HIV,
per i quali la competente autorità abbia disposto il piantonamento,
sono avviati negli ospedali individuati con decreto emanato dai
Ministri della sanità e di grazia e giustizia.
2. Per l'attivazione di posti letto negli ospedali di cui al comma
1 si provvede con finanziamenti di cui all'art. 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67.
CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
CFR L 11.03.1988 n. 67 ART 20
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA
SANITA', SANITARI, ECC. (MALATTIE)
Capo II
Art. 14. 1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per
le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse
all'espletamento dei compiti loro attribuiti dal decreto del Ministro
della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti
alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento
dell'attività dei SERT ad alta utenza, sono conferiti, fino alla data
del 31 dicembre 1993, mediante concorsi interni riservati, da
espletare ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio
1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
51 del 22 febbraio 1982, al personale di ruolo attualmente in
servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai
competenti organi della unità sanitaria locale; tale personale deve
possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della
qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta
eccezione per il personale medico della specifica idoneità prevista
in attuazione dell'art. 6, comma 5, del citato decreto n. 444 del
1990, e deve aver prestato la propria attività presso il SERT per
almeno sei anni o a rapporto d'impiego o mediante contratti di
prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali,
aventi tutti i requisiti del rapporto d'impiego tranne il formale
atto di nomina.
2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992,
ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa
utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1993, mediante
concorsi interni riservati, da espletare ai sensi del decreto del
Ministro della sanità di cui al comma 1, al personale di ruolo
attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico
formalizzato dai competenti organi della unità sanitaria locale; tale
personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il
conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale
di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso il
SERT per almeno quattro anni o a rapporto di impiego o mediante
contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore
settimanali, aventi tutti i requisiti del rapporto d'impiego tranne
il formale atto di nomina.
3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi
previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno comunque
disponibili dopo il 31 dicembre 1993 saranno attribuiti al solo
personale medico e conferiti mediante ordinari concorsi pubblici.
CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
CFR DM 30.01.1982 parte 1
CFR DM 30.01.1982 parte 2
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA
SANITA', SANITARI, ECC. (MALATTIE)
Capo II
Art. 15. 1. A tutti i detenuti o gli internati, all'atto del loro
ingresso negli istituti penitenziari, è richiesto il consenso al fine
della sottoposizione ad analisi per accertare l'infezione da HIV.
2. Al di fuori di quanto previsto dal comma 1, si può egualmente
procedere a dette analisi sia qualora esistano motivi di necessità
clinica, nell'interesse del detenuto o dell'internato, certificati
dal sanitario dell'istituto penitenziario, sia qualora il
comportamento del detenuto o dell'internato, nel corso del
trattamento penitenziario, evidenzi un pericolo per l'incolumità o
del personale degli istituti penitenziari o degli altri detenuti o
internati; in quest'ultimo caso, il comportamento che legittima la
sottoposizione obbligatoria alle analisi è descritto dal direttore
del carcere e si procede alle analisi necessarie, previo
provvedimento riservato del sanitario dell'istituto.
3. Le analisi disposte ai sensi dei commi 1 e 2 sono eseguite con
modalità tali da assicurare la piena riservatezza delle procedure e
il relativo risultato è comunicato soltanto al sanitario e, tramite
questi, all'interessato e al direttore dell'istituto penitenziario.
Questi, nell'adottare le conseguenti misure a tutela dell'incolumità
del personale dell'istituto penitenziario e degli altri detenuti o
internati, non deve emanare alcun provvedimento discriminatorio nei
confronti della persona le cui analisi abbiano rivelato la presenza
di infezione da HIV.
4. Il Ministro di grazia e giustizia informa semestralmente il
Parlamento del numero dei consensi espressi, nonchè delle analisi
obbligatoriamente disposte, distinte per motivi di salute e per
motivi di pericolosità, con specifico riferimento ai singoli istituti
penitenziari.
CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (ORGANI E UFFICI)
Capo III
Art. 16. 1. Nell'art. 3, comma 1, della legge 17 ottobre 1991, n.
335, dopo le parole: <<dal tribunale di Bolzano>> sono inserite le
seguenti: <<, nonchè dalla pretura circondariale di Bolzano,>>.
CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
MOD L 17.10.1991 n. 335 ART 3
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (ORGANI E UFFICI)
Capo III
Art. 17. 1. Nell'art. 1 della legge 10 febbraio 1992, n. 94, dopo
il comma 2 è inserito il seguente:
<<2-bis. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a
determinare, con proprio decreto, entro il 28 febbraio 1993, (1) la
data di inizio del funzionamento delle corti di assise di cui al
comma 1>>.
2. I termini indicati negli articoli 11, comma 2, e 12, comma 1,
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, sono fissati al 31
gennaio 1993.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 14 gennaio 1993, n. 10]
CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
CFR L 12.08.1993 n. 311
CFR L 12.08.1993 n. 311 ART 2
MOD L 10.02.1992 n. 94 ART UNICO
MOD DLT 27.01.1992 n. 88 ART 11
MOD DLT 27.01.1992 n. 88 ART 12
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA
Capo III
Art. 18. 1. Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad
assumere per la durata di un anno, in eccedenza all'organico del
Corpo di polizia penitenziaria, di cui alla legge 15 dicembre 1990,
n. 395 e successive modificazioni, in qualità di agenti di polizia
penitenziaria, mille unità da trarre prioritariamente dai militari in
ferma di leva prolungata che sono stati collocati in congedo entro il
31 dicembre 1992 e, in caso di vacanze, dai militari di leva che sono
stati collocati in congedo entro la stessa data.
2. A tal fine tra i militari di cui al comma 1 interessati
all'assunzione sono formate due graduatorie, una per i militari in
ferma di leva prolungata ed una per i militari di leva. Le
graduatorie sono formate da una commissione presieduta da un
ufficiale generale dell'Esercito e composta dal capo del personale
del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria o da un suo
delegato, e da un ufficiale superiore o primo dirigente per ciascuna
Direzione generale del personale di truppa delle Forze armate.
3. Le graduatorie sono formate tenendo conto dell'anzianità e dei
precedenti di servizio e sono approvate con decreto emanato dai
Ministri di grazia e giustizia e della difesa. Si applica l'art. 38
della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
4. Non possono essere assunti gli aspiranti che risultano inidonei
al servizio o che hanno precedenti o pendenze di carattere penale.
CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
CFR L 15.12.1990 n. 395
CFR L 15.12.1990 n. 395 ART 38
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA
Capo III
Art. 19. 1. Gli agenti di cui al presente decreto sono adibiti
all'espletamento dei servizi esterni d'istituto. Ad essi è
attribuito, salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto,
il trattamento giuridico ed economico spettante agli agenti di
polizia penitenziaria di ruolo.
2. Il rapporto di servizio è risolto di diritto decorso un anno
dalla data di assunzione.
3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia può essere
disposta la immediata cessazione dal servizio, anche prima del
periodo di un anno, se il reclutato non tiene regolare condotta o
risulta inidoneo al servizio.
CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
STUPEFACENTI
Capo III
Art. 20. 1. Le strutture di cui al comma 10 dell'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come
sostituito dal presente decreto, sono individuate, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi su proposta del
Ministro per gli affari sociali entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
tra quelle non aventi fini di lucro gestite dagli enti di cui
all'art. 115 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Le
assegnazioni alle predette strutture di accoglienza potranno essere
disposte dal prefetto nei limiti delle risorse finanziarie
preordinate, allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 10 del
presente decreto.
CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
CFR DPR 09.10.1990 n. 309 ART 76 parte 2
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA
Capo III
Art. 21. 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 18 e
19, valutato in lire 33.424 milioni per l'anno 1993 ed in lire 3.039
milioni per l'anno 1994, si provvede:
a) quanto a lire 12.224 milioni per l'anno 1993 e a lire 3.039
milioni per l'anno 1994 mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero di grazia e giustizia;
b) quanto a lire 21.200 milioni per l'anno 1993 a carico degli
stanziamenti iscritti ai capitoli 1998, 1999, 2000 e 2083,
rispettivamente per lire 12.850 milioni, per lire 4.266 milioni, per
lire 3.832 milioni e per lire 252 milioni, dello stato di previsione
del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1993.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO
STUPEFACENTI
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA
SANITA', SANITARI, ECC. (MALATTIE)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (ORGANI E UFFICI)
Capo III
Art. 22. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
CFR L 14.07.1993 n. 222 ART UNICO