dpr 18/04/1994 n. 00000361 [MOD]
SOCIETA'
Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361 (in
Suppl. ordinario n. 91, alla Gazz. Uff., n. 136, del 13 giugno). --
Regolamento recante semplificazione del procedimento di
autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione.
MOD DM 28.12.1994 ART UNICO
Il Presidente della Repubblica:
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 7 agosto
1990, n. 241; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in
particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9; Vista la legge 23 novembre
1939, n. 1966; Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531; Vista
la legge 2 gennaio 1991, n. 1, e, in particolare, gli articoli 17 e
18; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994; Acquisito il parere
della competente commissione della Camera dei deputati; Considerato
che i termini per l'emissione del parere della competente commissione
del Senato della Repubblica ai sensi dell'art. 2 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, è scaduto in data 9 marzo 1994; Udito il
parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13
aprile 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 aprile 1994; Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e con il Ministro di grazia e giustizia;
Emana il seguente regolamento:
MOD DM 28.12.1994 ART UNICO
SOCIETA'
Art. 1.
Oggetto.
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di
autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione
di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, inserito nell'elenco n. 4 della legge 24 dicembre
1993, n. 537.
2. Esso disciplina, altresì, i procedimenti, ad esso connessi ai
sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di
revoca e sospensione dell'autorizzazione delle società fiduciarie e
di revisione.
3. Ai sensi del presente regolamento, per <<Ministro>> e
<<Ministero>> si intendono il Ministro e il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
MOD DM 28.12.1994 ART UNICO
CFR L 24.12.1993 n. 537 ART 2
CFR L 24.12.1993 n. 537 ALL 2
SOCIETA'
Art. 2.
Procedimento di autorizzazione
all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione.
1. L'esercizio dell'attività fiduciaria e l'esercizio dell'attività
di revisione sono autorizzati dal Ministero.
2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Ministero
e deve essere corredata dei documenti richiesti dagli articoli 1 e 2
del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 e degli elementi informativi
da determinare con decreto del Ministero entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Con dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dall'interessato ai
sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è comprovato:
a) per gli amministratori della società, il possesso della
cittadinanza e l'iscrizione agli albi professionali, ai sensi
dell'art. 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1966;
b) per il personale della società, il possesso del titolo di
studio idoneo all'iscrizione in uno degli albi professionali, il
possesso della cittadinanza e moralità, richieste per l'iscrizione
negli albi medesimi;
c) per i componenti del collegio sindacale, l'iscrizione negli
albi professionali ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 3, lettera
c), del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.
4. L'autorizzazione è rilasciata di concerto con il Ministro di
grazia e giustizia che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Decorso tale termine, il concerto si intende acquisito. In ogni caso,
la domanda di autorizzazione si intende accolta qualora, entro
centoventi giorni dalla presentazione, il Ministero non abbia emanato
un provvedimento di diniego espresso, debitamente motivato.
5. Le società che intendono esercitare attività di gestione di
patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari in
nome proprio e per conto terzi, contemporaneamente alla domanda di
cui al comma 2, devono inoltrare alla CONSOB domanda di iscrizione
alla sezione speciale dell'albo delle società di intermediazione
mobiliare - SIM, di cui all'art. 3, comma 2, della legge 2 gennaio
1991, n. 1. Il Ministero e la CONSOB procedono, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, alla
conclusione di un accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione
dell'attività istruttoria relativa ai procedimenti di rilascio
dell'autorizzazione e di iscrizione alla sezione speciale dell'albo
delle SIM, al fine di evitare duplicazioni di adempimenti a carico
della società richiedente.
6. Fino a quando non intervenga il provvedimento di cancellazione
dalla sezione speciale dell'albo SIM, alle società di cui al comma 5
si applicano in via esclusiva le disposizioni di cui alla legge 2
gennaio 1991, n. 1, in materia di vigilanza e di sanzioni.
MOD DM 28.12.1994 ART UNICO
CFR DM 16.01.1995 ART 1
CFR DM 16.01.1995 ART 4
CFR DM 16.01.1995 ART 5
CFR L 02.01.1991 n. 1 ART 3
CFR L 07.08.1990 n. 241 ART 15
CFR L 04.01.1968 n. 15 ART 2
CFR RD 22.04.1940 n. 531 ART 1
CFR RD 22.04.1940 n. 531 ART 2
CFR L 23.11.1939 n. 1966 ART 4
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Art. 3.
Procedimenti sanzionatori.
1. Salvo quanto previsto all'art. 2, comma 6, ove le società di cui
all'art. 1 del presente regolamento omettano di inviare al Ministero
il bilancio annuale, o si rifiutino di fornire altri documenti che da
esso fossero eventualmente richiesti, o incorrano in altra grave
irregolarità, il Ministero, previa contestazione dei fatti, può
sospendere la società dall'esercizio dell'attività fiduciaria o di
revisione e, nei casi più gravi, può revocare l'autorizzazione.
2. Il provvedimento di revoca o sospensione deve essere adottato
entro quaranta giorni dalla contestazione alla società dei fatti ad
essa addebitati.
MOD DM 28.12.1994 ART UNICO
CFR DM 16.01.1995 ART 9
CFR DM 16.01.1995 ART 17
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Art. 4.
Modificazione ed abrogazione di norme.
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
regolamento, il Ministro provvede a modificare il decreto
ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, di attuazione degli articoli 2 e
4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per conformarsi alle
disposizioni del presente regolamento.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le
seguenti norme: art. 2, comma 1, della legge 23 novembre 1939, n.
1966, nella parte in cui prevede il concerto del Ministro di grazia e
giustizia; art. 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.
MOD DM 28.12.1994 ART UNICO
MOD DM 26.03.1993 n. 329
CFR L 07.08.1990 n. 241 ART 2
CFR L 07.08.1990 n. 241 ART 4
ABR RD 22.04.1940 n. 531 ART 4
MOD L 23.11.1939 n. 1966 ART 2
SOCIETA'
Art. 5.
Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo
la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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