dm 16/01/1995
SOCIETA'
Decreto Ministeriale 16 gennaio 1995 (in Suppl. ordinario n. 17, alla
Gazz. Uff. n. 29, del 4 febbraio). -- Elementi informativi del
procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria
e di revisione e disposizioni di vigilanza.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, recante la <<Disciplina
delle società fiduciarie e di revisione>>; Visto il regio decreto 22
aprile 1940, n. 531, recante <<Norme per l'attuazione della legge 23
novembre 1939, n. 1966, circa la disciplina delle società fiduciarie
e di revisione>>; Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, recante la
<<Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e
disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari>>, ed in
particolare l'art. 17 concernente l'attività delle società
fiduciarie; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88,
concernente l'<<Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa
all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei
documenti contabili>>; Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 361, relativo al <<Regolamento recante
semplificazione del procedimento di autorizzazione all'esercizio
dell'attività fiduciaria e di revisione>>; Visto il proprio
provvedimento 3188/C del 5 maggio 1989 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1989
<<Procedure per il bilancio e la conferma di autorizzazioni e
disposizioni di vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione>>;
Visto il proprio decreto 26 marzo 1993, n. 329 <<Regolamento di
attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla
determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i
provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e degli uffici responsabili della
relativa istruttoria ed emanazione>>;
Decreta:
SOCIETA'
Titolo I
FONTI NORMATIVE
DEFINIZIONI - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Art. 1.
Fonti normative.
1. Il presente decreto è adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2,
Del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361,
ed ai sensi dell'art. 3, comma 2, del regio decreto 22 aprile 1940,
n. 531.
CFR DPR 18.04.1994 n. 361 ART 2
CFR RD 22.04.1940 n. 531 ART 3
SOCIETA'
Titolo I
FONTI NORMATIVE
DEFINIZIONI - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Art. 2.
Definizioni.
1. Nel presente decreto l'espressione:
a) <<legge n. 1966/1939>> indica la legge 23 novembre 1939, n.
1966;
b) <<regio decreto n. 531/1940>> indica il regio decreto 22
aprile 1940, n. 531;
c) <<legge n. 430/1986>> indica il decreto-legge 5 giugno 1986,
n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430;
d) <<legge n. 1/1991>> indica la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
e) <<legge n. 197/1991>> indica la legge 5 luglio 1991, n. 197;
f) <<decreto legislativo n. 88/1992>> indica il decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
g) <<decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1994>> indica
il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361;
h) <<Ministero>> indica Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
i) <<società>> indica società fiduciaria e e/o di revisione;
l) <<fiduciaria>> indica, congiuntamente o disgiuntamente
dall'espressione <<società>>, società fiduciaria e/o di revisione.
SOCIETA'
Titolo I
FONTI NORMATIVE
DEFINIZIONI - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Art. 3.
Ambito di applicazione.
1. Il presente decreto indica le caratteristiche dei documenti
richiesti dagli articoli 1 e 2 del regio decreto n. 531/1940 e gli
elementi informativi necessari allo svolgimento del procedimento di
autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione.
2. Le prescrizioni contenute nel presente decreto trovano
applicazione anche nei casi di modifica di provvedimenti
autorizzativi già emanati.
3. Il presente decreto disciplina altresì gli elementi informativi
richiesti in sede di vigilanza ed in sede di verifica del
mantenimento delle condizioni che hanno dato luogo al provvedimento
autorizzativo di cui al precedente comma 1, nonchè gli elementi
informativi richiesti in occasione di rinuncia all'esercizio delle
attività autorizzate, di cessazione dell'attività o di limitazioni
all'oggetto sociale.
SOCIETA'
Titolo I
FONTI NORMATIVE
DEFINIZIONI - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Art. 4.
Domanda di autorizzazione.
1. La richiesta di autorizzazione all'esercizio delle attività
disciplinate dalla legge n. 1966/1939 è presentata, in carta legale,
al <<Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato -
Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali -
Divisione VI - Società fiduciarie e di revisione>>, a cura del
rappresentante legale della società.
2. Per attività disciplinate dalla legge n. 1966/1939 si intendono:
l'esercizio dell'attività fiduciaria;
l'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e
revisione contabile di aziende;
l'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile
di aziende.
3. La domanda, in carta legale è redatta nelle forme e nei modi
stabiliti nell'allegato A al presente decreto ed è corredata della
prevista documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei
requisiti e delle condizioni richiesti per l'adozione del
provvedimento.
Alla predetta domanda è allegata altresì una marca da bollo di
importo corrispondente al prezzo di un foglio di carta legale, ai
fini del rilascio di copia autenticata del provvedimento
autorizzativo.
4. Dichiarazioni sostitutive.
Il possesso dei requisiti richiesti è dimostrato con
l'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 2, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1994, mediante
dichiarazione sottoscritta, con firma autenticata, ai sensi dell'art.
2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dai soggetti che svolgano
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società.
CFR DPR 18.04.1994 n. 361 ART 2
CFR L 23.11.1939 n. 1966
SOCIETA'
Titolo II
SOCIETA' FIDUCIARIE DI AMMINISTRAZIONE
Art. 5.
Allegati alla domanda di autorizzazione ed elementi
informativi per l'esercizio dell'attività fiduciaria.
1. La domanda deve essere corredata della documentazione e delle
relazioni richieste dagli articoli 1 e 2 del regio decreto n.
531/1940, secondo i criteri di seguito indicati.
2. Denominazione e ragione sociale.
La denominazione o la ragione sociale della società non deve
contenere locuzioni che facciano riferimento ad attività finanziarie,
di studio, di consulenza o di assistenza, mentre può contenere per
esteso l'appellativo <<fiduciaria>>.
3. Atto costitutivo e statuto.
La fiduciaria costituita nella forma di società di persone o di
capitali presenta copia autenticata in bollo dell'atto costitutivo
contenente le indicazioni previste per i singoli tipi di società e lo
statuto a questo allegato.
4. Certificati di omologazione e di iscrizione nel registro delle
imprese.
Ottemperato al deposito dell'atto costitutivo ed, ove prescritto,
dello statuto, la Società presenterà il certificato attestante
l'iscrizione della Società nel registro delle imprese.
5. Oggetto sociale.
L'oggetto sociale deve prevedere un esplicito riferimento alle
attività, disciplinante dalla legge n. 1966/1939, concernenti
l'amministrazione di beni per conto di terzi, l'intestazione
fiduciaria degli stessi, l'interposizione della fiduciaria
nell'esercizio dei diritti eventualmente ad essi connessi, nonchè la
rappresentanza di azionisti ed obbligazionisti.
6. Conflitto di interessi.
Dall'oggetto sociale deve evincersi che la società fiduciaria non
possa effettuare nel proprio interesse operazioni comunque connesse
agli affari relativi ai terzi amministrati.
7. Attività complementari e strumentali.
Nell'ambito delle proprie attività complementari e strumentali
l'oggetto sociale non può prevedere:
attività di consulenza finanziaria, di studio, ovvero di
assistenza, né tantomeno tali attività di consulenza -- a tutti gli
effetti inibite -- possono essere citate nella denominazione sociale;
attività industriali;
la possibilità di contrarre debiti in proprio o assumere
impegni finanziari o in proprio se non per l'acquisizione di
immobilizzazioni tecniche;
la possibilità di contrarre debiti o assumere impegni
finanziari o rilasciare garanzie sia in proprio sia nell'ambito
dell'amministrazione di beni per conto terzi, salvo che si tratti di
garanzie prestate e di impegni assunti per conto dei fiducianti nei
limiti del patrimonio affidato, previo vincolo dello stesso a tal
fine, per l'intero periodo del contratto e previa autorizzazione dei
fiducianti ad utilizzare tale patrimonio per far fronte alle
garanzie.
8. Ultimo bilancio regolarmente approvato.
1. (Società preesistente con oggetto sociale diverso). -- La
società che abbia modificato il proprio oggetto sociale al fine di
poter esercitare l'attività fiduciaria deve trasmettere copia del
bilancio pubblicato ai sensi dell'art. 2435 c.c., corredata con
allegati previsti dalla legge e dal verbale di approvazione da parte
dell'Assemblea, relativo all'ultimo esercizio precedente l'iscrizione
nel registro delle imprese della deliberazione dell'Assemblea
straordinaria di modifica dell'originario oggetto sociale.
2. (Attività precedentemente svolta). -- Nel caso di cui al
precedente punto 8.1 la società avrà cura di allegare altresì una
dettagliata relazione illustrativa dell'attività precedentemente
svolta, con particolare esposizione delle obbligazioni contrattuali
in corso nonchè del contenzioso sia giudiziale che extragiudiziale
eventualmente in atto.
3. (Società fiduciaria all'uopo costituite). -- Nell'eventualità
di società all'uopo costituita, qualora non sia decorso il termine
fissato per la chiusura del primo esercizio, è sufficiente formulare
in tal senso una dichiarazione negativa.
9. Dimostrazione degli scopi che la società si propone e dei mezzi
predisposti per raggiungerli con particolare riguardo alla sua
organizzazione interna.
1. (Relazione sugli scopi e i mezzi predisposti). -- Al fine di
consentire la valutazione degli scopi e dei mezzi predisposti per
l'esercizio dell'attività fiduciaria, la società avrà cura di
redigere una relazione dettagliata dalla quale dovrà evincersi il
tipo dei servizi che si intende prestare, la specializzazione
eventualmente prescelta, le prevedibili potenzialità di espansione,
nonchè i mezzi necessari per l'operatività della società.
2. Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto n. 531/1940, i mezzi
debbono risultare già approntati al momento della richiesta di
autorizzazione.
Pertanto dalla relazione dovrà evincersi che la società si è dotata
di linee telefoniche, mobilio, elaboratori ed, ai sensi della legge
n. 197/1991, art. 2, comma 4, dell'archivio unico aziendale
informatico.
3. A tal proposito la società può avvalersi, per la tenuta e la
gestione dell'archivio informatico, anche di autonomi centri di
servizio, ferme restando le specifiche responsabilità previste dalla
legge a suo carico.
4. Inoltre per la dimostrazione della disponibilità della sede
legale occorre che la stessa risulti a disposizione esclusiva della
società. A tal fine si richiede la presentazione di una copia del
contratto a titolo oneroso dal quale si evinca il titolo del possesso
dei locali, debitamente registrato.
Laddove sia stato stipulato un contratto di sublocazione, si avrà
cura di allegare copia dell'originario contratto di locazione dal
quale possa evincersi l'esplicita facoltà per il conduttore di
avvalersi della sublocazione di parte dei locali.
10. Modulistica per l'assunzione di incarichi di amministrazione
fiduciaria.
1. (Condizioni generali di mandato). -- Le clausole del mandato
di amministrazione devono in ogni caso prevedere:
a) l'elencazione dei singoli beni e dei diritti intestati. I beni
e i valori mobiliari devono essere consegnati esclusivamente e
direttamente alla fiduciaria, salvo che somme di denaro e valori
mobiliari pervengano ad essa tramite intermediari autorizzati;
b) l'individuazione analitica dei poteri conferiti alla società;
c) fatte salve le norme sul mandato di cui dagli articoli da 1703
al 1730 del codice civile, la possibilità del fiduciante di
modificare in ogni momento i poteri conferiti e -- per quanto in
tempo con la loro esecuzione -- di revocarli, nonchè la possibilità
di impartire in ogni momento istruzioni per il relativo esercizio,
con comunicazione scritta. La facoltà della fiduciaria di non
accettare le istruzioni o di sospenderne l'esecuzione -- dandone, in
tale ipotesi, pronta comunicazione al fiduciante -- qualora esse,
secondo il suo apprezzamento, appaiono contrarie a norme di legge o
pregiudizievoli alla sua onorabilità o professionalità o alla sua
operatività ed ai suoi diritti soggettivi, senza obbligo di fornire
giustificazione in merito e allorquando le istruzioni non vengano
formulate per iscritto;
d) la possibilità del fiduciante di revocare in ogni momento
l'incarico alla società per tutti o parte dei beni o diritti e il
dovere della società di mettere sollecitamente a disposizione del
fiduciante i beni di cui egli faccia richiesta, compatibilmente con i
tempi e le esigenze tecniche delle operazioni eventualmente in corso
e delle eventuali obbligazioni contrattuali assunte dalla fiduciaria
per conto del mandante.
Ai sensi dell'art. 1727 del codice civile e del successivo art. 13
del presente decreto la fiduciaria ha la facoltà di recedere dal
contratto qualora il fiduciante, nel corso dello svolgimento
dell'incarico, abbia regolato direttamente operazioni finanziarie a
nome della fiduciaria effettuando pagamenti di somme o ricevendone in
luogo della fiducia stessa;
e) l'obbligo del fiduciante di non operare direttamente a nome
della società fiduciaria in relazione ai beni o diritti in
amministrazione e di anticipare alla società i mezzi necessari per lo
svolgimento degli incarichi nonchè l'obbligo della società di non
darvi esecuzione ove i mezzi non siano stati tempestivamente messi a
disposizione;
f) il divieto per la fiduciaria di cedere il contratto;
g) l'indicazione del compenso spettante alla società o dei
criteri oggettivi in base ai quali viene determinato in relazione
alla natura dell'incarico; il contratto deve altresì specificare gli
oneri e le spese che la società può addebitare al fiduciante;
h) l'esercizio del diritto di voto o di altri diritti inerenti i
beni ricevuti in amministrazione, in conformità alle direttive
impartite, ogni volta per iscritto, dal fiduciante;
i) l'individuazione della o delle aziende di credito o delle
S.I.M. autorizzate alla <<custodia>> presso le quali vengono
depositate le somme e i valori mobiliari dei fiducianti;
l) l'individuazione della cadenza (almeno annuale) con la quale
la società è tenuta a rendere conto dell'attività al fiduciante;
m) che la responsabilità della fiduciaria è regolamentata per
quanto concerne l'adempimento dell'obbligazione dall'art. 1218 del
codice civile e per l'adempimento del mandato dall'art. 1710 del
codice civile;
n) che la fiduciaria risponde altresì dell'operato dei propri
ausiliari, di cui il fiduciante la autorizza ad avvalersi per
l'esecuzione dell'incarico ai sensi degli articoli 1228 e 2049 del
codice civile salvo che nel contratto di mandato le parti abbiano
indicato il nominativo dell'ausiliario ovvero che la sostituzione sia
necessaria in relazione alla natura dell'incarico, ai sensi dell'art.
1717 del codice civile.
2. (Inderogabilità delle condizioni generali di mandato). -- Le
condizioni generali di mandato indicate nel precedente punto 1
costituiscono princìpi di corretta amministrazione di beni in nome
proprio e per conto di terzi. Esse pertanto, salvo motivate
eccezioni, non possono essere derogate da clausole aggiuntive ovvero
da appendici al mandato.
3. (Documento conoscitivo). -- Al fine di rendere edotto il
fiduciante sugli eventuali collegamenti di gruppo, le società devono
rilasciare al fiduciante, il documento conoscitivo di cui all'art.
14, comma 2, al momento della sottoscrizione del mandato di
amministrazione.
11. Documentazione relativa agli amministratori.
1. (Certificato di cittadinanza e di iscrizione in albi
professionali). -- La domanda è corredata dalle dichiarazioni
sostitutive sottoscritte dall'interessato ai sensi dell'art. 2 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15 comprovanti: cittadinanza e iscrizione in
albi professionali per quegli amministratori la cui iscrizione è
richiesta a norma dell'art. 4 della legge n. 1966/1939 ovvero in
alternativa dai certificati in bollo di cittadinanza e di iscrizione
agli albi professionali, ovvero da analoga certificazione per i
cittadini dei Paesi dell'Unione europea.
2. (Consigli di amministrazione con più di quattro componenti).
-- A tal riguardo si ricorda che per i consigli di amministrazione
con più di quattro componenti, almeno due di essi devono dimostrare
l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
periti commerciali.
3. (Consigli di amministrazione fino a quattro componenti). --
Ove i consiglieri di amministrazione fossero in numero inferiore a
cinque, uno almeno di essi deve appartenere agli albi di cui al punto
2.
4. (Amministratore unico). -- Si precisa che nell'eventualità di
nomina di un amministratore unico, il requisito dell'iscrizione ad
albi professionali di cui al precedente punto 2 deve sussisterere in
capo alla persona predetta.
12. Collegio sindacale.
1. A decorrere dalla data della pubblicazione del registro dei
revisori contabili (art. 11, comma 1, del decreto legislativo n.
88/1992) i sindaci debbono essere scelti tra gli iscritti nel
predetto registro, istituito presso il Ministero di grazia e
giustizia (art. 21 del decreto legislativo n. 88/1992).
2. Nelle more dell'istituzione del registro dei revisori
contabili, tutti i componenti il collegio sindacale devono essere
scelti tra gli iscritti ad albi professionali e almeno due componenti
agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri ovvero, nel
ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
3. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2 è
comprovato con dichiarazione sostitutiva sottoscritta
dall'interessato di cui all'art. 2, punto 3, lettera c), del decreto
del Presidente della Repubblica n. 361/1994 ovvero dal certificato di
iscrizione in bollo.
13. Requisiti di onorabilità.
1. Non può essere autorizzata la società in cui le cariche di
componente il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e/o
di direttore generale o l'incarico di personale non d'ordine siano
ricoperti da coloro che:
a) si trovino in stato di interdizione legale ovvero di
interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese;
b) siano sottoposti a misure di prevenzione disposte dalla
autorità giudiziaria ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
della legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni e
integrazioni;
c) abbiano riportato condanne definitive alla reclusione anche
se con pena patteggiata o condizionalmente sospesa, salvi gli effetti
della riabilitazione:
a pena detentiva per uno dei reati previsti nel regio
decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e
integrazioni;
alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI
del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n.
267;
alla reclusione per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio,
contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un
delitto in materia valutaria e tributaria per un tempo non inferiore
a 6 mesi;
alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un
qualunque delitto non colposo;
d) abbiano rivestito alcuna di tali cariche almeno per i due
esercizi immediatamente precedenti l'assoggettamento alla procedura
di liquidazione coatta amministrativa di società fiduciarie e di
revisione, nonchè in società attratte alla medesima procedura in base
alla legge n. 430/1986 e comunque per tutti coloro nei cui confronti
è stata promossa azione sociale di responsabilità. Tale inibizione ha
la durata di cinque anni dalla data di assoggettamento alla procedura
di liquidazione coatta amministrativa, o del maggior termine
nell'eventualità che il commissario liquidatore abbia proposto
l'interruzione dei termini di prescrizione dell'azione di
responsabilità sociale, fino alla conclusione giudiziaria della
predetta azione.
2. Le persone di cui al precedente punto 1 devono, all'atto
dell'assunzione dell'incarico, dichiarare per iscritto al
rappresentante legale della società se abbiano subito condanne per
taluno dei delitti di cui allo stesso punto 1, lettera c).
3. Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rese dai
componenti gli organi societari, nonchè dai direttori generali, e da
coloro che rivestono cariche che comportano funzioni non d'ordine,
dalle quali risulti l'insussistenza di cause impeditive
all'assunzione degli incarichi, indicate al precedente comma 1,
devono essere trasmesse al Ministero a cura del rappresentante legale
della società.
4. (Carenza dei requisiti successivamente intervenuti). -- Il
difetto dei requisiti indicati nel presente comma determina la
decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di
amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza
del difetto sopravvenuto. Copia del relativo verbale sarà inviato al
Ministero vigilante.
14. Documentazione relativa al personale non d'ordine.
1. (Personale non d'ordine). -- Per personale non d'ordine si
intende quel personale dipendente che, in base alla qualifica ovvero
ai poteri conferitigli, è in grado di impegnare la società nei
rapporti con i fiducianti e presso i terzi.
Anche al fine di garantire il rispetto dei doveri di riservatezza
sui fiducianti, il personale non d'ordine, laddove presente, dovrà
avere un rapporto di dipendenza contrattuale subordinata ovvero di
collaborazione coordinata e continuativa con la società fiduciaria.
2. (Procuratori). -- Per procuratori della società si intendono
coloro che, in base alla rappresentanza loro conferita, possono
impegnare la società nei rapporto con i fiducianti e nei confronti
dei terzi, in via continuativa e non per singoli atti.
3. (Cittadinanza e livello di istruzione superiore). -- Il
possesso dei requisiti per il personale non d'ordine o dei
procuratori -- titolo di studio idoneo all'iscrizione negli albi
professionali e cittadinanza -- è comprovato con dichiarazione
sostitutiva sottoscritta dall'interessato ai sensi dell'art. 2 della
legge 2 gennaio 1968, n. 15, ovvero dalla relativa documentazione:
titolo di studio in copia autenticata ed in carta legale;
certificato di cittadinanza italiana in carta legale;
analoga certificazione per i cittadini di Paesi dell'Unione
europea.
Il certificato di iscrizione all'albo professionale o dichiarazione
sostitutiva ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è
considerato sostitutivo della certificazione predetta.
4. (Consulenze esterne). -- Occorre inoltre inviare copia
dell'atto di procura con cui si incaricano in via permanente
consulenti esterni, procuratori, od altre strutture esterne
all'espletamento di operazioni e attività di servizio e/o
complementari all'attività propria, con carattere di continuità, o a
tempo indeterminato.
15. Capitale sociale.
1. (Dimostrazione dell'integrale versamento). -- La società
costituita sotto forma di società di capitali deve dimostrare che il
capitale sociale è stato interamente versato ed esistente.
Quando tale circostanza non possa evincersi dall'atto costitutivo,
la dimostrazione deve risultare da un'attestazione del consiglio di
amministrazione, asseverata dal collegio sindacale.
2. Il predetto capitale non può essere impiegato, ancorchè
parzialmente, nella sottoscrizione o nell'acquisizione di capitale di
rischio di:
a) società che controlla direttamente la fiduciaria;
b) società direttamente o indirettamente controllata dalla
società che la controlla;
c) società che, in base alla composizione dei rispettivi organi
amministrativi, risultano sottoposte alla stessa direzione della
fiduciaria;
d) altre società fiduciarie di amministrazione in misura
superiore al limite previsto al comma 2 dell'art. 2359 del codice
civile.
3. Il capitale sociale non può parimenti essere impiegato in
operazioni di credito o in finanziamento diretto in alcuna delle
società di cui al precedente punto 2, lettere a), b), c) e d).
16. Deposito vincolato.
1. (Quota di capitale sociale soggetta a vincolo). -- La società
costituita sotto forma di società di capitali stabilisce una quota di
capitale sociale, non inferiore a L. 500.000 per l'investimento in
titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
Tali titoli sono costituiti in deposito vincolato presso un
istituto di credito per tutta la durata della società.
A tal riguardo la società presenta una ricevuta bancaria indicante
il deposito, il suo ammontare, nonchè l'esplicitazione del <<vincolo,
per tutta la durata della società medesima, ai sensi dell'art. 3
della legge n. 1966/1939, sotto la responsabilità solidale degli
amministratori e dei sindaci>>.
2. (Garanzie alternative per le società di persone). -- Le
società costituite nella forma di società in accomandita semplice o
in nome collettivo, ove non presentino le garanzie di cui all'art. 2,
comma 2, punti 1) e 2) del regio decreto n. 531/1940, possono
presentare fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un
importo non inferiore ad un miliardo di lire, adeguabile a cura del
consiglio di amministrazione in considerazione del volume di attività
e dell'incremento dell'indice del costo della vita maturato, in grado
di rispondere alle obbligazioni sociali.
17. Certificato d'iscrizione nel registro ditte C.C.I.A.A.
La società avrà cura di presentare altresì certificato in bollo
di iscrizione al registro ditte tenuto dalla locale camera di
commercio, indicante la sede legale, le sedi secondarie ed
amministrative nonchè le altre ed eventuali unità locali.
18. Certificazione antimafia.
Al fine di consentire la richiesta a cura del Ministero
dell'accertamento della sussistenza di cause di divieto o di
sospensione del procedimento autorizzativo ai sensi del decreto
legislativo 8 agosto 1994, n. 490, la società deve presentare, per
ciascuno dei propri amministratori, dirigenti generali, sindaci
effettivi, sindaci supplenti e per il personale non d'ordine,
certificato di residenza e certificato di stato di famiglia, entrambi
in carta semplice.
19. Assolvimento dell'imposta di bollo.
Tutti i certificati e le attestazioni presentati dalla società
devono essere in originale o in copia autenticata di data non
anteriori a tre mesi ed in regola con le vigenti norme sul bollo.
Ai sensi del testo unico dell'imposta sul bollo i documenti che
non vengono presentati in bollo sono inviati dal Ministero
all'ufficio del registro per la regolarizzazione.
20. Effetti della carenza di documentazione.
Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta il Ministero
ne dà comunicazione al rappresentante legale della società entro
sessanta giorni, indicando le cause della irregolarità o della
incompletezza.
In questi casi il termine iniziale dell'istruttoria decorre dal
ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
CFR DLT 08.08.1994 n. 490
CFR DPR 18.04.1994 n. 361 ART 2
CFR DLT 27.01.1992 n. 88 ART 11
CFR DLT 27.01.1992 n. 88 ART 21
CFR L 05.07.1991 n. 197 ALL UNICO
CFR L 13.09.1982 n. 646
CFR L 04.01.1968 n. 15 ART 2
CFR L 31.05.1965 n. 575
CFR RD 16.03.1942 n. 267 parte 1
CFR RD 16.03.1942 n. 267 parte 2
CFR RD 22.04.1940 n. 531 ART 1
CFR RD 22.04.1940 n. 531 ART 2
CFR L 23.11.1939 n. 1966 ART 3
CFR L 23.11.1939 n. 1966 ART 4
CFR RDL 12.03.1936 n. 375
SOCIETA'
Titolo II
SOCIETA' FIDUCIARIE DI AMMINISTRAZIONE
Art. 6.
Scissione societaria e attività fiduciaria.
1. In caso di società già autorizzata che intende scindere
l'attività su due o più società, laddove la società beneficiaria
della scissione sia società svolgente una o più attività rientranti
nel novero di quelle previste dalla legge n. 1966/1939, deve inviare
istanza di nuova autorizzazione nonchè la documentazione di cui al
precedente art. 5.
2. é fatta salva la facoltà di fare ricorso ove possibile alla
documentazione già acquisita in atti presso il Ministero.
CFR L 23.11.1939 n. 1966
SOCIETA'
Titolo III
SOCIETA' FIDUCIARIE E DI REVISIONE SOCIETA' DI REVISIONE
Art. 7.
Domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di
revisione.
1. Ferme restanti le prescrizioni impartite al Titolo II del
presente decreto, la società che intende congiuntamente esercitare
l'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di
aziende dovrà in tal senso formulare il proprio oggetto sociale
ritenendosi in ogni caso preclusa ogni attività di carattere
finanziario, di studio, di consulenza, di assistenza e di
certificazione di conti e di bilanci.
2. La relazione sugli scopi che la società si prefigge, quella
relativa ai mezzi predisposti per conseguirli nonchè la modulistica
per l'acquisizione e lo svolgimento di incarichi di revisione deve
essere opportunamente integrata delle indicazioni in ordine
all'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.
SOCIETA'
Titolo III
SOCIETA' FIDUCIARIE E DI REVISIONE SOCIETA' DI REVISIONE
Art. 8.
Domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività
di organizzazione e di revisione contabile di aziende.
1. La società che ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1966/1939
intenda riservare la propria attività alla sola organizzazione e
revisione contabile di aziende deve prevedere nell'atto costitutivo,
nello statuto e nell'oggetto sociale esplicito riferimento alla
predetta attività con assoluta e tassativa esclusione di ogni
attività comunque riconducibile all'attività di amministrazione di
beni per conto di terzi e di rappresentanza di azionisti e di
obbligazionisti.
Parimenti deve ritenersi preclusa ogni attività di carattere
finanziario, di studio, di consulenza, di assistenza e di
certificazione di conti e di bilanci.
2. A tal riguardo, per attività di certificazione si considera il
controllo di legge dei documenti contabili di cui al decreto
legislativo n. 88/1992, emanato in attuazione della direttiva n.
84/253/CEE; attività questa di carattere esclusivo e riservata alle
società di revisione iscritte nel registro dei revisori contabili ai
sensi dell'art. 6 del predetto decreto legislativo n. 88/1992 ed alle
società di revisione iscritte nell'albo speciale delle società di
revisione istituito ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, così come sostituito
dall'art. 17 del citato decreto legislativo.
3. La domanda, redatta seguendo le indicazioni di cui all'art. 4,
comma 3, del presente decreto, deve contenere gli elementi di cui al
precedente comma 1, ed all'art. 5, commi 3, 4, 8, 9 (ad eccezione
dell'archivio unico aziendale informatico) e dal comma 11 al 20 dello
stesso precedente art. 5, nonchè all'art. 7, comma 2.
CFR DLT 27.01.1992 n. 88
CFR DLT 27.01.1992 n. 88 ART 17
CFR DPR 31.03.1975 n. 136 ART 8
CFR L 23.11.1939 n. 1966 ART 1
SOCIETA'
Titolo IV
VERIFICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI
PREVISTI DALLA LEGGE N. 1966/1939 E DAL REGIO DECRETO N. 531/1940
Art. 9.
Modificazioni che non comportano emissione di nuovo provvedimento.
1. Nel caso di variazioni relative alla compagine sociale,
all'organizzazione societaria, all'assetto degli organi sociali
(consiglio di amministrazione e collegio sindacale) la società
svolgente le attività di cui all'art. 4, comma 2, del presente
decreto, deve comunicare le predette variazioni al Ministero nonchè
trasmettere la documentazione comprovante le intervenute variazioni.
2. Documentazione.
La società deve, altresì, trasmettere entro trenta giorni
dall'aver assunto le determinazioni, in ordine al proprio statuto
ovvero dal giorno in cui ha effetto l'atto (iscrizione nel registro
delle imprese), la documentazione comprovante le intervenute
variazioni, ed in particolare:
estratto notarile del libro soci dal quale vi evinca l'attuale
compagine sociale; per le società di persone indicazione completa di
dati anagrafici dei nuovi soci;
copia certificata conforme all'originale dal legale
rappresentante della società del verbale di nomina degli
amministratori e/o dei sindaci con relativo invio della
documentazione ovvero delle dichiarazioni comprovanti il possesso dei
requisiti di cui al precedente art. 5, punti 11, 12, 13, 15 e 16, le
generalità complete per amministratori, sindaci e personale non
d'ordine, nonchè certificato di residenza e di stato di famiglia in
carta semplice, per ciascuna delle persone sopra indicate;
copia autenticata in bollo dell'atto o del verbale di assemblea
straordinaria con cui si modifica lo statuto o i patti sociali per le
società di persone;
certificato attestante l'iscrizione nel registro delle imprese
dell'atto o del verbale dell'assemblea straordinaria;
contratto debitamente registrato relativo al titolo di possesso
dei locali, in conformità alle previsioni del precedente art. 5,
comma 9, punto 3;
comunicazione relativa all'istituzione di sedi amministrative
od in ogni caso operative, filiali o succursali, o spostamento della
sede legale nell'ambito della stessa circoscrizione comunale;
assunzione di personale non d'ordine e/o di procuratori
corredata da documentazione come già specificato nel precedente art.
5, comma 14;
copia della scrittura privata con cui si incaricano consulenti
esterni od altre strutture esterne all'espletamento di attività di
servizio e/o complementari all'attività propria, con carattere di
continuità o a tempo indeterminato, come indicato al precedente art.
5, comma 14, punto 4.
3. Omissione delle comunicazioni.
Comportamenti omissivi rispetto alle suddette prescrizioni ed in
particolare il mancato invio nei termini stabiliti della
documentazione comprovante le variazioni saranno valutati ai sensi
dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1994,
in ordine all'emanazione di un provvedimento cautelare di
sospensione.
CFR DPR 18.04.1994 n. 361 ART 3
SOCIETA'
Titolo IV
VERIFICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI
PREVISTI DALLA LEGGE N. 1966/1939 E DAL REGIO DECRETO N. 531/1940
Art. 10.
Modifica degli elementi essenziali del provvedimento di
autorizzazione.
1. Il provvedimento di autorizzazione contiene l'indicazione della
denominazione o della ragione sociale (per le società di persone i
nominativi dei soci illimitatamente responsabili), l'indicazione
della sede legale, nonchè del genere di attività autorizzata.
Le variazioni di detti elementi comporteranno la modifica del
provvedimento originario di autorizzazione e, dunque, l'adozione di
un nuovo provvedimento.
2. Comunicazione preventiva.
Il rappresentante legale della società svolgente le attività di
cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto, qualora il consiglio
di amministrazione intenda convocare l'assemblea straordinaria per le
determinazioni in ordine alle proposte di modifica di cui al
precedente punto 1, è tenuto ad inviare l'ordine del giorno relativo
al Ministero vigilante contemporaneamente alla trasmissione delle
convocazioni ai soci, ovvero alla pubblicazione dell'avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi di legge.
3. Documentazione richiesta.
Al fine dell'emissione del provvedimento di modifica
dell'autorizzazione la società avrà l'onere di trasmettere, entro
trenta giorni dalle avvenute variazioni:
istanza in carta legale con allegata una marca da bollo di
importo corrispondente al prezzo di un foglio di carta legale, ai
fini del rilascio di copia autenticata del relativo provvedimento;
copia autenticata in bollo del verbale di assemblea
straordinaria recante le variazioni deliberate o la modifica dei
patti sociali per le società di persone;
certificato attestante l'iscrizione delle variazioni nel
registro delle imprese rilasciato in bollo;
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per
territorio, aggiornato e in bollo;
qualora sia variata la sede legale, dovrà essere trasmessa una
copia del contratto avente le caratteristiche descritte all'art. 5,
comma 9, punto 3.
4. La società dovrà, entro e non oltre sessanta giorni,
dall'emanazione del decreto ministeriale di modifica inoltrare i
documenti comprovanti la permanenza dei requisiti soggettivi e
oggettivi previsti dalla legge e dal regolamento di attuazione.
In particolare si ricorda che dovranno essere trasmessi, se resi
necessari dal tipo di provvedimento adottato o di modifica
intervenuta:
copia autentica dell'estratto del libro soci ove si evinca la
vigente, compagine sociale, per le società di persone l'indicazione
completa di dati anagrafici dei nuovo soci;
copia certificata conforme all'originale dal legale
rappresentante della società del verbale di nomina degli
amministratori e/o dei sindaci con relativo invio della
documentazione ovvero delle dichiarazioni comprovanti il possesso dei
requisiti professionali di cui ai precedenti art. 5, commi 11, 12,
13, e generalità complete dei componenti gli organi societari e del
personale non d'ordine;
copia del contratto di deposito vincolato di una parte del
capitale sociale riformulato a seguito delle intervenute variazioni
di cui al precedente comma 1;
relazione analitica sull'attività svolta e/o che si intende
svolgere sulla base dei criteri indicati all'art. 5, commi 8.2 e 9.1;
documentazione indicata all'art. 5, comma 14, relativa
all'assunzione di personale non d'ordine;
attestazione del versamento dell'intero capitale sociale qualora
ciò non possa evincersi dal verbale di assemblea straordinaria o da
altro idoneo documento;
nuova stesura del mandato di amministrazione rispetto a quello
portato a conoscenza del Ministero al momento dell'autorizzazione,
qualora la società vi abbia apportato variazioni.
5. Sospensione dell'attività fiduciaria.
Qualora la società ometta di trasmettere nei termini stabiliti la
documentazione comprovante le variazioni ed in particolare le
comunicazioni di cui al presente articolo il Ministero contesterà le
inadempienze ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 362/1994.
SOCIETA'
Titolo V
LIQUIDAZIONI VOLONTARIE O RINUNCIA ALLE ATTIVITA'
DI CUI ALLA LEGGE N. 1966/1939
Art. 11.
Rinuncia all'esercizio dell'attività autorizzata.
1. Nel caso in cui la società autorizzata intende rinunciare
all'esercizio dell'attività fiduciaria, il Ministero provvede ad
emanare un provvedimento di decadenza dell'autorizzazione concessa.
Tale rinuncia deve essere previamente comunicata al Ministero e
successivamente documentata con i seguenti atti che devono pervenire
entro trenta giorni dalle avvenute deliberazioni:
istanza in carta legale con allegata una marca da bollo di
importo corrispondente al prezzo di un foglio di carta legale, ai
fini del rilascio di copia autenticata del relativo provvedimento;
copia autenticata in bollo dell'atto contrattuale, ovvero del
verbale di assemblea straordinaria con cui viene deliberata la
liquidazione volontaria e nominato il liquidatore, o verbale con cui
viene modificato l'oggetto sociale per la variazione integrale
dell'attività;
certificato in bollo della cancelleria del tribunale attestante
l'avvenuto deposito ed iscrizione nel registro delle società, con
menzione degli estremi del decreto di omologazione per le società di
capitali;
dichiarazione di inesistenza di mandati fiduciari o di incarichi
di revisione sottoscritta dal legale rappresentante e vistata dal
collegio sindacale, che attesti anche l'inesistenza di contenzioso
giudiziale ed extra-giudiziale relativo all'attività di cui è stata
deliberata la cessazione.
La società avrà cura, una volta chiusa la liquidazione, di
trasmettere il bilancio di chiusura di liquidazione.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta il Ministero
ne darà comunicazione al rappresentante legale della società entro
sessanta giorni, indicando le cause di irregolarità o di
incompletezza.
In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della
domanda regolarizzata o completata.
3. Revoca della deliberazione di rinuncia.
Accolta la richiesta di rinuncia dell'autorizzazione da parte del
Ministero, eventuali deliberazioni di ripresa di attività dovranno
sottostare al procedimento previsto per le nuove autorizzazioni
all'esercizio dell'attività disciplinata al Titolo II del presente
decreto.
SOCIETA'
Titolo VI
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA
Art. 12.
Svolgimento dell'incarico fiduciario.
1. La società, nell'esecuzione degli incarichi, è invitata ad
osservare con particolare attenzione le norme che regolano anche
aspetti fiscali, tributari, e impongono misure di prevenzione della
criminalità.
a) Nello svolgimento dell'incarico la società può compiere
esclusivamente gli atti espressamente previsti o necessariamente
indicati dalla natura o dall'oggetto dell'incarico, esercitando con
professionale deontologia esclusivamente i poteri conferiti dal
fiduciante.
b) Nello svolgimento dell'incarico la società deve agire
nell'interesse esclusivo del fiduciante e risponde secondo le regole
del mandato oneroso.
c) I beni e le somme dei fiducianti debbono essere analiticamente
elencati nella lettera di mandato nonchè in un estratto conto
periodico recante le variazioni intervenute nel periodo di
riferimento, la data delle stesse nonchè la descrizione delle
causali. La società può prescindere da tali indicazioni, ma non
dall'invio dell'estratto conto, qualora abbia scrupolosamente
trasmesso al fiduciante volta per volta lettera di conferma
dell'avvenuta esecuzione degli incarici ricevuti.
2. La società non può emettere titoli, documenti, o certificati
comunque rappresentativi dei diritti dei fiducianti.
3. La società deve depositare i valori mobiliari dei fiducianti
presso enti creditizi o S.I.M. autorizzati all'amministrazione e alla
custodia di titoli ai sensi della legge n. 1/1991, con rapporti di
<<deposito titoli di amministrazione fiduciaria>>, ovvero, ove ne
ricorrano le condizioni, può avvalersi del deposito centralizzato dei
titoli presso la Monte titoli S.p.a.
In deroga a quanto sopra esposto, il fiduciante:
a) può richiedere il deposito dei valori mobiliari presso
l'emittente;
b) può consentire il deposito dei valori mobiliari presso la
fiduciaria, solo in quanto ciò sia necessario all'esecuzione di
specifici incarichi conferiti nell'ambito del mandato od in quanto la
fiduciaria svolga funzioni di cassa incaricata, per il pagamento dei
frutti e/o per i depositi ai fini dell'intervento alle assemblee,
ovvero in attesa di ritiro dei titoli nominativi della società
fiduciaria girati ai fiducianti per la reintestazione.
4. In occasione della sottoscrizione del mandato, la fiduciaria è
tenuta a richiedere al fiduciante, ove questi sia una persona fisica,
una dichiarazione attestante:
a) che i beni, le somme od i valori affidati alla fiduciaria sono
a tutti gli effetti di proprietà del fiduciante;
b) ovvero che egli abbia su tali beni diritti reali di godimento;
c) ovvero che i beni, le somme od i valori sono affidati dal
fiduciante nella sua qualità di imprenditore o nell'esercizio di
un'impresa.
5. Nel caso del conferimento di un mandato per la costituzione di
società di capitali, l'intestazione ovvero l'acquisto di certificati
azionari di società non quotate o di quote di società a
responsabilità limitata, la fiduciaria dovrà integrare l'apposito
fascicolo, istituito per ogni affare, con copia della documentazione
afferente la società partecipata fiduciariamente (atto costitutivo,
statuto, verbali di assemblee straordinarie ed ordinarie,
comunicazioni effettuate al fiduciante, disposizioni ricevute ecc.)
dalla quale risulti l'attività svolta dalla fiduciaria o dai propri
delegati nell'esecuzione del mandato.
6. Il fiduciante è tenuto ad anticipare alla fiduciaria i mezzi
necessari per lo svolgimento degli incarichi e la società non potrà
darvi esecuzione ove i predetti mezzi non siano stati previamente e
tempestivamente posti a disposizione.
7. Sono ritenuti mezzi di pagamento idonei allo svolgimento
dell'incarico fiduciario, in osservanza della legge 5 luglio 1991, n.
197:
assegno circolare;
assegno bancario;
valori mobiliari, ivi compresi i titoli di Stato;
denaro contante (in lire od in valuta estera).
é altresì utilizzabile l'ordine di accreditamento o di pagamento su
conto corrente bancario, nel rispetto della predetta legge n.
197/1991 e dei suoi regolamenti di attuazione (decreto del ministro
del tesoro 19 dicembre 1991).
8. Per quanto concerne la provvista eseguita in denaro contante o
in titoli al portatore in lire o in valuta estera, la fiduciaria avrà
cura di conservare ai propri atti una distinta analitica dei
biglietti e dei valori ricevuti con l'indicazione per i titoli dei
rispettivi numeri di serie sottoscritta dal fiduciante e verificata
dalla fiduciaria stessa. La fiduciaria ove lo ritenga può procedere
ad equipollenti metodi di identificazione delle banconote e dei
singoli titoli, ad es. a mezzo fotocopiatura, microfilmatura. Quanto
sopra per i versamenti di importi rilevanti ai fini della normativa
sull'antiriciclaggio.
CFR DM 19.12.1991
CFR L 05.07.1991 n. 197
CFR L 02.01.1991 n. 1
SOCIETA'
Titolo VI
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA
Art. 13.
Segue: Svolgimento dell'incarico fiduciario: operazioni <<franco
valuta>>.
1. Operazioni finanziarie e transazioni direttamente condotte e
concluse autonomamente dal fiduciante, vale a dire senza preventivo
assenso scritto della fiduciaria, integrano gli estremi per la
rescissione del mandato fiduciario, istituto del quale, in tali casi,
la società ha la facoltà di avvalersi, a prescindere dalle
valutazioni circa la sussistenza dell'obbligo della segnalazione
all'autorità di pubblica sicurezza ovvero all'autorità giudiziaria in
relazione a comportamenti del fiduciante che contrastano con le norme
di prevenzione della criminalità.
2. La fiduciaria non riconoscerà comportamenti del fiduciante volti
ad effettuare transazioni per conto della società stessa dettati dal
desiderio di evitare i tempi ed i relativi costi di un doppio
trasferimento di mezzi di pagamento: cliente-fiduciaria;
fiduciaria-terzo e viceversa, in primo luogo in quanto è compito
dell'istituto fiduciario assicurare lo svolgimento di un itineraio
giuridico-formale in tutte le fasi dell'esecuzione del mandato; in
secondo luogo in quanto la predetta trasparenza assume particolare
rilievo per una corretta applicazione delle norme di prevenzione
della criminalità finanziaria.
3. Tuttavia, mentre risulta evidente l'onerosità del doppio
trasferimento sotto il profilo dei tempi, dei giorni di valuta,
dell'aggravio dei rischi operativi, risulta pure imprescindibile
armonizzare la diffusa metodologia operativa del c.d.
<<franco-valuta>> con lo spirito della legislazione di prevenzione
della criminalità.
Al tal riguardo la fiduciaria dovrà attenersi all'osservanza dei
seguenti princìpi:
a) la società non accetta che siano effettuati per suo nome e
conto trasferimenti di somme <<franco valuta>> che non siano operati
tramite canalizzazione bancaria;
b) la società dovrà esigere in tal caso che del trasferimento
<<franco valuta>> avvenuto tramite canali bancari le sia data idonea
documentazione consistente nella copia della ricevuta bancaria
specificante il destinatario (ad es. la società partecipata
fiduciariamente che deve ricevere le somme), la causale (ad es.
aumento di capitale, versamento in conto finanziamento soci, ecc.) e
la circostanza che il versamento è d'ordine della società fiduciaria.
Quanto sopra nel caso di bonifico ovvero di rimessa con ordine di
addebito in conto in quanto la consegna diretta di assegni bancari o
circolari non soddisfa le esigenze giuridico-formali di cui sopra si
è detto.
SOCIETA'
Titolo VI
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA
Art. 14.
Segue: Svolgimento dell'incarico fiduciario.
1. La fiduciaria può compiere transazioni od altre operazioni
finanziarie aventi ad oggetto valori mobiliari relativi a società che
abbiano con essa relazioni indicate all'art. 2 del decreto-legge 5
giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430,
dopo aver provato di aver adeguatamente informato di quanto sopra il
fiduciante.
2. Si presume che il fiduciante sia stato reso edotto della
situazione qualora abbia sottoscritto copia o rilasciato ricevuta di
avvenuta consegna di un <<documento conoscitivo>> redatto secondo lo
schema dell'allegato B al presente decreto.
L'omessa consegna al fiduciante del predetto documento che assume
la forma di appendice al mandato fiduciario costituisce circostanza
rilevante al fine della valutazione di conflitti di interesse.
3. Ogni incarico deve essere conferito per iscritto e deve
concernere ogni operazione finanziaria affidata alla fiduciaria.
Dovrà essere indicato il prezzo di eventuali negoziazioni di titoli,
o in caso di titoli quotati dovranno essere indicati i criteri
oggettivi per determinarlo.
4. La società deve depositare le disponibilità liquide dei
fiducianti presso enti creditizi in conti rubricati come di
amministrazione fiduciaria. La fiduciaria avrà cura di richiedere
all'ente creditizio l'esclusione del diritto di compensazione di cui
all'art. 1853 del codice civile tra i saldi dei conti così rubricati
ed i saldi di ogni altro conto intrattenuto dalla società con l'ente
creditizio, a tutela dei fiducianti, nell'ipotesi di insolvenza della
società stessa.
CFR DL 05.06.1986 n. 233 ART 2
SOCIETA'
Titolo VI
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA
Art. 15.
Libri e scritture dell'attività fiduciaria.
1. La società fiduciaria è tenuta ad istituire un <<libro dei
fiducianti>> nel qual vengono annotati gli elementi necessari a
consentire il riscontro con le scritture della contabilità generale,
ossia le generalità dei fiducianti, il loro domicilio, il codice
fiscale, il numero ovvero il codice attribuito al mandato ricevuto.
Tale libro dovrà essere vidimato prima di essere posto in uso,
numerato e bollato in ogni foglio. Tale <<libro>> può essere tenuto
anche avvalendosi di elaborazione elettronica purchè il tabulato
adempia agli obblighi di vidimazione iniziale.
4. Le annotazioni dei dati, degli elementi e delle notizie di cui
al precedente art. 1, debbono essere eseguite nel <<libro dei
fiducianti>> nella data dell'accettazione del mandato fiduciario.
5. L'<<archivio unico>> di cui al decreto del Ministro del tesoro
12 dicembre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni potrà
essere derivato quale <<libro dei fiducianti>>, ferme restando le
distinte finalità.
CFR DM 12.12.1991
SOCIETA'
Titolo VI
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA
Art. 16.
Vigilanza tramite l'esame dei bilanci.
1. Al fine di consentire uniformità di rilevazioni si invitano le
società a voler fare coincidere la chiusura dell'esercizio annuale
con la data del 31 dicembre.
2. La trasmissione annuale del bilancio -- redatto in conformità
allo schema di rappresentazione previsto dal decreto legislativo n.
127/1991 --, così come prevista dall'art. 3 del regio decreto n.
531/1940, dovrà avvenire nel termine di trenta giorni decorrente
dalla sua approvazione.
Unitamente a tale documento, comprensivo della nota integrativa,
dovranno essere trasmessi al Ministero - Direzione generale del
commercio interno - Divisione VI società fiduciarie e di revisione:
gli allegati previsti dagli articoli 2428 e 2429 del codice
civile laddove le ipotesi ricorrano;
un prospetto dettagliato delle poste di bilancio riclassificato
secondo le indicazioni riportate nel modello allegato sub C;
copia del documento conoscitivo di cui all'art. 14, comma 2, in
distribuzione ai fiducianti;
per le società di organizzazione e revisione contabile di aziende
il documento conoscitivo è sostituito da copia dell'elenco soci
previsto dall'art. 2493 del codice civile.
3. Per le società appartenenti a gruppi creditizi come definiti dal
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia), le quali abbiano predisposto
nell'esercizio 1993 schemi di bilancio basati sulle indicazioni del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è fatta salva, per motivi
di continuità aziendale e per facilitare la funzione di <<vigilanza
consolidata>> della Banca d'Italia, la possibilità di proseguire
secondo lo schema già adottato.
Si suggerisce, altresì, l'opportunità che anche tali società
evidenzino in appositi conti d'ordine (e/o fiduciari) la massa
fiduciaria amministrata per conto della clientela, salvo approfondire
la descrizione dell'appostazione nella nota integrativa.
CFR DLT 01.09.1993 n. 385
SOCIETA'
Titolo VI
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA
Art. 17.
Disposizioni finali.
1. Comportamenti difformi dalle regole e dai princìpi dettati con
le presenti disposizioni verranno valutati ai sensi e per gli effetti
dell'art. 2 della legge n. 1966/1939 e dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361/1994.
2. Le contestazioni relative e fatti che possano integrare
fattispecie di gravi irregolarità di cui all'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361/1994 saranno inviate presso la
sede legale della fiduciaria all'indirizzo risultante dalla
comunicazione più recente effettuata all'autorità vigilante, o
all'indirizzo risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di
Commercio, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza del
legale rappresentante della società.
3. Le contestazioni, di norma, vengono notificate a mezzo del
servizio postale tramite lettera raccomandata con avviso di
ricevimento e, nei casi di necessità ed urgenza, tramite telegramma,
fac-simile ovvero telex ad uno degli indirizzi di cui al precedente
comma 2.
4. Le disposizioni contemplate nel presente decreto, si considerano
applicabili alle sole attività di amministrazione fiduciaria di beni
di terzi, con esclusione di ogni riferimento alle attività di
gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori
mobiliari di cui all'art. 17, comma 1, della legge n. 1/1991.
5. Le disposizioni recate con il presente provvedimento
sostituiscono le disposizioni impartite con la circolare 3188/C del 5
maggio 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, n. 111 del 15 maggio 1989, le quali pertanto debbono
ritenersi abrogate.
CFR DPR 18.04.1994 n. 361 ART 3
CFR L 23.11.1939 n. 1966 ART 2
SOCIETA'
(Sono omessi gli allegati).