Analisi e commento del Legge N. 132 del 13.05.1997 — G.U. n. 116 del 21.05.1997
PREMESSA
La legge in argomento si compone di numero 15 articoli essa va a regolamentare l’iscrizione al registro dei revisori contabili attraverso l’indizione della prima sessione di esami per coloro che non avevano i requisiti per l’iscrizione; l’esonero dall’esame per gli iscritti in albi dei Dottori commercialisti e Ragionieri nonché la salvaguardia dei diritti acquisiti da parte di altri soggetti.
Analisi degli articoli
L’art. 1
Si definiscono anche, tra i Componenti la commissione, le rispettive nomine ed I ruoli nelle singole cariche nonché i compensi a Loro spettanti.
Alla domanda andavano allegati:
La commissione esaminatrice sulla base della documentazione presentata dal candidato accertava il possesso dei requisiti e formava l’elenco dei candidati ammessi all’esame indicandone le materie.
Al termine della sessione d’esame il Presidente formava l’elenco di Coloro che avevano superato l’esame con il voto riportato, ed inseriva In tale elenco anche Coloro che avevano diritto all’iscrizione al Registro con l’esonero dall’esame. Curava successivamente che l’elenco così completato e firmato dal Presidente medesimo e dal Segretario, venisse inviato al Ministero della Giustizia.
L’art. 2
I commi da 1 a 4 integrano I richiami dell’art. 1.
Al comma 5 veniva stabilito che I Funzionari dello Stato e degli Enti Pubblici svolgevano il tirocinio presso un’altro Funzionario Pubblico che fosse stato addetto alla Revisione Contabile, e che certificava il tirocinio svolto dal Candidato.
L’art. 3
Indicava la data d’inizio delle prove d’esame stabilita con decreto del Ministro della Giustizia da emanarsi non meno di 60 giorni antecedenti la data d’inizio degli esami. Tale data doveva comunque essere compresa nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della legge (21/5/97), e I 300 giorni successivi (scadenti quindi il 16/4/1998).
L’art. 4
Il comma 1 rimandava al Dlg 88/92 art. 4 che elencava le materie oggetto d’esame e definisce le modalità di svolgimento delle prove.
L’art. 5
Tratta della comunicazione dovuta da Coloro che detenevano le cariche in attesa di superare l’esame, e che dovevano comunicare l’esito entro I 60 giorni dall’avvenuto superamento, al dante causa pena la decadenza immediata dall’incarico. Tale norma era legata art. 5 comma 1 del DL 29/4/96 n. 226, mai convertito in legge.
L’art. 6 e 7
Vedi analisi art. 1.
L’art. 8
Stabiliva il contributo annuo di £. 50.000.= da pagarsi entro il 31 gennaio di ogni anno a partire dal 1 gennaio 1996 (per il quale la scadenza era prorogata ai 90 giorni successivi al’entrata in vigore delle presente legge), mediante versamento sul c/c postale intestato alla competente sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, con imputazione al cap. 3525 dell’entrata del bilancio dello Stato, capo XI.
La relativa attestazione doveva essere inviata al Ministero della Giustizia entro I tre mesi successivi al 31 gennaio, pena la sospensione dal Registro dei Revisori. Perdurando l’omissione del versamento, decorsi sei mesi dalla sospensione, viene disposta la cancellazione dal Registro. Tale norma continua a regolare i versamenti odierni e futuri.
L’art. 9
Tratta delle norme di copertura del fabbisogno per le proove d’esame.
L’art. 10
Le somme versate in vigenza del DL 226/96 mai convertito,a titolo di contributo obbligatorio non erano rimborsabili ma costituivano adempimento già effettuato, dovuto per l’anno 1996 da parte degli iscritti nel Ruolo dei Revisori Contabili.
L’art. 11
Trattava dell’utilizzo delle somme versate a titolo di contributo per l’ammissione all’esame in vigenza del DL. 226/96. Tali somme potevano essere utilizzate, anche negl’anni successivi, a copertura delle spese d’ esame.
L’art. 12
Salvezza degli effetti del DL 226/96 per le domande presentate e i relativi versamenti effettuati, nonché i provvedimenti di rinnovo nelle cariche.
L’art. 13
Indica I soggetti che attraverso la domanda d’iscrizione al Registro dei Revisori Contabili, che andava presentata entro I 180 giorni successivi all’entrata in vigore della presente legge, avevano I requisiti per l’iscrizione automatica senza il superamento delle prove d’esame.
E sono in sintesi:
L’art. 14
Corrispettivo dei Revisori Contabili e regolamento d’esecuzione. Rimanda all’art. 13 del Dlg n. 88 del 27/1/92
L’art. 14 bis
Norma transitoria. Introdotta dalla legge 30/7/98 n. 266 elenca I soggetti che, anche se non iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, possono essere nominati alla carica di Componente di Collegi Sindacali.
Essi sono:
La suddetta nomina deve essere comunicata al Ministero della Giustizia entro 60 giorni dalla stessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, pena la decadenza dalla carica.
Il mancato superamento della prova d’esame o la reiezione della domanda d’esonero, comporta la decadenza dalle cariche in essere.