QUESITI FREQUENTI
Lettera per i Colleghi/e non iscritti all'ANREV che propongono questiti
Caro collega,
abbiamo ricevuto la tua richiesta di analisi in merito alla tua posizione personale riguardo alle problematiche legate al Registro dei Revisori Contabili.
Per procedura interna l’ANREV ha istituito una Commissione che approfondisce i singoli casi rendendo delle risposte personalizzate, con precisi e completi riferimenti normativi, ad ogni singolo richiedente. Ogni risposta di tale entità, impegna i componenti della Commissione per un tempo significativo. Con tale assunto vogliamo trasferirti che saremo lieti di effettuare anche per Te lo stesso servizio senza ricompensa alcuna.
Tuttavia, vista la quantità dei quesiti che pervengono quotidianamente, siamo costretti a dare la priorità agli iscritti. Ti saremmo quindi grati se tu volessi perfezionare la Tua posizione con l’iscrizione presso la nostra Associazione che, inutile ribadirlo, è basata assolutamente sul volontariato degl’addetti ai lavori.
Cordiali saluti,
La Commissione normativa dell’ANREV
Quota associativa annuale ANREV
Quota associativa annuale ANREV: 30 Euro.
C/c postale n° 19838705 intestato ad “Associazione Nazionale Revisori Contabili”- ANREV , Piazza Nicosia 25 - 00186 ROMA
oppure
C/c n° 95488 Banca Popolare di Bergamo- Credito Varesino
ABI 05428
CAB 03200
SITO: www.Anrev.it
e-mail: infoanrev@libero.it
Lettera ai Colleghi/e che hanno consultato l'ANREV per la risoluzione del problema personale legato all'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia
A seguito delle numerose richieste tendenti ad ottenere chiarimenti riguardo l'iscrizione di cui sopra, l'ANREV fa presente che per essere iscritti allo stesso, necessitano I seguenti requisiti:
QUINDI
Al fine di poter chiarire I dubbi più diffusi, oltre ad altri casi specifici, proponiamo le seguenti situazioni tipiche:
Collega iscritto all'Albo dei Ragionieri;
Prima dell'ultima riapertura dei termini per l'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili (prevista dall'art. 209, comma 2 del D.lgs. n. 58 del 24/2/98) scadente il 29/8/1998. Se non ha presentato la domanda nella scadenza indicata, ha perso definitivamente la possibilità d'iscrizione automatica con l'esonero dall'esame. A questo punto l'unica strada odierna, é quella di ottenere il diploma universitario (triennale) e successivamente svolgere il tirocinio previsto (triennale), dando successivamente l'esame presso il Ministero della Giustizia. Ne consegue che chi ha maturato l'iscrizione dopo l'ultima riapertura, deve seguire lo stesso iter.
Collega iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti;
Prima dell'ultima riapertura dei termini per l'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili (prevista dall'art. 209, comma 2 del D.lgs. n. 58 del 24/2/98) scadente il 29/8/1998. Se non ha presentato la domanda nella scadenza indicata, ha perso definitivamente la possibilità d'iscrizione automatica con l'esonero dall'esame. A questo punto l'unica strada odierna, é quella di svolgere il tirocinio previsto (triennale), presentando successivamente la domanda al Ministero della Giustizia , richiedendo l'esonero dall'esame d'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili. Ne consegue che chi ha maturato l'iscrizione dopo l'ultima riapertura, deve seguire lo stesso iter.
Collega iscritto all’Albo dei Consulenti del Lavoro;
Il Collega Consulente del Lavoro, non è iscrivibile direttamente per il titolo stesso. Tuttavia si è iscritto, presentando relativa domanda, con la riapertura dei termini della legge 132/97 che consentiva l’iscrizione a coloro che avevano ricoperto incarichi da Revisore per almeno 5 anni, compiuti entro la data di entrata in vigore del Registro dei Revisori Contabili, ovvero entro il 21/4/95.
Inoltre, entrando nel merito del dettaglio, abbiamo preparato, nello schema sottostante, i casi tipici emergenti dalle domande più frequenti finora pervenuteci dai Colleghi:
Iscrizione automatica nel Registro dei Revisori Contabili
Potrai inoltrare domanda al Ministero della Giustizia, per l’iscrizione al Registro dei Revisori Contabili, ai sensi dell’art. 26 del dpr 99/98 allegato, in quanto esonerato ai sensi dell’art. 5 del dlgs 88/92. La stessa dovrà essere inoltrata al Ministero di cui sopra, per il tramite della Procura della Repubblica presso il Tribunale del circondario del Tuo domicilio, allegando alla stessa l’attestazione di pagamento del contributo di cui all’art 29 del dpr 99/98. inoltre nella domanda d’iscrizione, ai sensi dell’art. 2 il richiedente dichiara:
Non potrai (anche se può sembrare un fatto lapalissiano) assumere alcun incarico PRIMA dell’avvenuta pubblicazione del Tuo Nominativo sulla Gazzetta Ufficiale, che recherà inoltre il numero del decreto d’iscrizione ed il Tuo numero personale d’iscrizione al Registro dei Revisori Contabili. Tale numero Ti verrà sempre richiesto dal Notaio e quindi dalla CCIAA per il deposito degl’atti relativi ai Tuoi nuovi eventuali incarichi.
Art. 3
Ammissione all'esame per l'iscrizione nel registro
Il Ministero di grazia e giustizia indice annualmente l'esame per l'iscrizione nel registro.
Per l'ammissione all'esame é necessario:
I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici svolgono il tirocinio della durata di tre anni presso un funzionario pubblico abilitato al controllo legale dei conti.
Art. 4
Esame per l'iscrizione nel registro
L'esame previsto dall'art. 3 consiste in prove scritte e orali dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente, nelle materie che seguono:
Per le materie elencate nelle lettere da e) a m), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacità di applicarle praticamente é limitato a quanto necessario per controllo della contabilità e dei bilanci.. .
Art. 5.
Esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro. .
Sono esonerati dall'esame coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, hanno superato, per l'abilitazione all'esercizio di attività professionale, un esame di Stato teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4.. .
Sono altresì esonerati dall'esame i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, hanno superato, presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, un esame teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4.
Domande (d'iscrizione) non presentate o presentate fuori termine
Ci chiedi le seguenti informazioni:
Punto 1)
Legge n. 132 del 13/5/97:
regolamenta la riapertura dei termini rivolta:
indice la prima sessione d’esami per l’iscrizione nel Registro sopra citato diretta ai non esonerati dagli esami. I termini di presentazione della domanda scadevano il 20/7/1997;
QUINDI
Caro Collega per quanto sopra, non avendo presentato la domanda nei termini, sei stato automaticamente escluso dall’iscrizione nel registro.
Punto 2)
Ora, per poterti iscrivere nel Registro dei R.C., dovrai avere i requisiti dettati dalla 88/92 che qui Ti alleghiamo per la parte di Tuo interesse. Troverai in evidenza il titolo aggiuntivo richiesto ora per l’iscrizione.
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 88 *
Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.
Art. 1
Registro dei revisori contabili.
É istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili.
L'iscrizione nel registro da diritto all'uso del titolo di revisore contabile.
Art. 2.
Iscrizione nel registro.
Hanno diritto all'iscrizione nel registro, salvo quanto disposto dall'art. 8, coloro che hanno domicilio in Italia e hanno superato l'esame previsto dall'art. 3.
Art. 3.
Ammissione all'esame per l'iscrizione nel registro.
Il Ministero di grazia e giustizia indice annualmente l'esame per l'iscrizione nel registro.
Per l'ammissione all'esame é necessario:
I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici svolgono il tirocinio della durata di tre anni presso un funzionario pubblico abilitato al controllo legale dei conti.
Art. 4.
Esame per l'iscrizione nel registro.
L'esame previsto dall'art. 3 consiste in prove scritte e orali dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente, nelle materie che seguono:
Iscrizione nel Registro dei Tirocinanti
Rilascio dell'attestato di iscrizione
Sono in corso di preparazione delle apposite pergamene con l’effige dell’ANREV da rilasciare agli Iscritti su loro richiesta, previa personalizzazione concernente il numero d’iscrizione al Registro Nazionale e relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
Facsimile attestato di iscrizione all'ANREV
Richiesta dell'attestato di iscrizione ANREV
Quesiti frequenti sul Tirocinio